Armatore Nave da Pesca

ARMATORE NAVE DA PESCA D.P.R. 435/ D.Lgs. n. 271/99 - D.Lgs. n. 272/99 - D.Lgs. n. 298/99 – DL.gs 4/2012

L'armatore, ai sensi dell'art. 265 del Codice della navigazione, è colui che «assume l'esercizio della nave». Il concetto di esercizio prescinde, sia dalla proprietà della nave sia dal suo armamento, e cioè dalla fornitura di tutto ciò che è necessario alla navigazione (attrezzature, vettovagliamento, equipaggiamento ecc.); sicché se un soggetto provvede ad armare la nave ve ne potrebbe essere un altro che ne assume l'esercizio. Inoltre l'esercizio di una nave configura l'impresa di navigazione di cui l'armatore è titolare.
Nel caso delle navi da pesca l'armatore è anche imprenditore ittico (secondo l'art. 2 del D.Lgs. n. 226/01) quando se ne riscontrino i presupposti. L'armatore, prima di assumere l'esercizio della nave, deve rilasciare la cosiddetta "dichiarazione di armatore" all'ufficio d'iscrizione della nave medesima.
In mancanza della dichiarazione di armatore, quest'ultimo si presume essere il proprietario fino a prova contraria. Da ciò si evince che, in caso di coincidenza tra la persona dell'armatore e quella del proprietario, la dichiarazione è superflua in quanto la sua esistenza produce gli stessi effetti della sua assenza. L'armatore si avvale della collaborazione di soggetti che in modo diverso operano per il raggiungimento della finalità alla quale mira l'esercizio della nave. I collaboratori si distinguono a seconda che prestino servizio a bordo o a terra. La prima categoria è costituita dai componenti dell'equipaggio della nave. L'equipaggio è formato dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per l'esercizio della nave. Ai fini del D.Lgs. n. 271/99, si intende per armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio (D.Lgs. n. 271/99, art. 3, comma 1, lett. l). Per quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera f) per armatore si intende “il proprietario registrato di una nave. Se la nave é stata noleggiata a scafo nudo o é gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave; L’armatore è quindi imprenditore ittico, come definito dall’art. 4 del D.lgs 9 gennaio 2012, n. 4 che di seguito si riporta
Art. 4 Imprenditore ittico
1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Obblighi e adempimenti dell’armatore a norma dei DL.gs 271/99 – 289/99 – 81/2008 Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi (D.Lgs. n. 271/99, art. 5, comma 2).
L'armatore, in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, che deve contenere i seguenti elementi:
  • Progetto dettagliato dell'unità, nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
  • Specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
  • Relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo (ivi, art. 6, comma 1).
Per le navi con Lpp maggiore o uguale a 24 m o con equipaggio oltre 6 unità l'armatore invia al Ministero, ai fini dell'approvazione, la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 271/99, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione (ivi, comma 2). Per le navi con Lpp inferiore 24 m e con equipaggio fino a 6 unità l'armatore autocertifica la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 271/99 e conserva a bordo la predetta documentazione a disposizione degli organi di vigilanza (ivi, comma 4). Si riporta di seguito il disposto dell’art. 4, comma 5 del DL.gs 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura): “L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto”. L'armatore aggiorna il piano di sicurezza ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 271/99 (ivi, comma 3). L'armatore e il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
  • Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 271/99;
  • Designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 271/99;
  • Designare il medico competente di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 271/99 per la necessaria vigilanza sanitaria;
  • Organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 271/99 e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal decreto stesso e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
  • Informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;(1)
  • Limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
  • Fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
  • Informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con D.P.R, n. 435/91 denominato Regolamento di sicurezza;
  • Formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
  • Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
  • Tenere a bordo della singola unità navale e aggiornare il Registro degli infortuni, di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 271/99 nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
  • Garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
  • Permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 271/99;
  • Fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali e internazionali, la documentazione tecnica, il manuale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 271/99, la guida di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 271/99 e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
  • Attuare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo e impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte (ivi, comma 5).
L'armatore coopera insieme al lavoratore marittimo e al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro (ivi, art. 8, comma 1, lett. e). L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave da pesca nazionale ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, deve:
  • Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione;
  • Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attività appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare;
  • Fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al successivo comma lett. b, con le attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera (ivi, art. 10, comma 1).
Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l'armatore devono:
  • Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, comma lettera b, incidenti sulle attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
  • Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attività lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione (ivi, comma 2).
L'armatore deve conservare a bordo una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza (ivi, art. 11, comma 10). L'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 271/99 (ivi, art. 12, comma 1). Il personale di cui all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 271/99 è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unità e al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacità professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonché le risorse adeguate al compito assegnato (ivi, comma 2). L'armatore annota i nominativi del personale designato al servizio di prevenzione e protezione nel ruolo di equipaggio o nella licenza e a tale annotazione è allegata una dichiarazione nella quale si attesta, con riferimento alle singole persone designate:
  • I compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
  • Il curriculum professionale (ivi, comma 4)
L'armatore e il comandante forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito:
  • Alla natura dei rischi;
  • All'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
  • Alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
  • Ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali (ivi, comma 7).
L'armatore individua, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione contro i rischi identificati (ivi, art. 13, comma 1, lett. d). L'armatore consulta il servizio di prevenzione e protezione per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo (ivi, comma 2) L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare: le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 271/99;
  • L'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
  • I programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
  • Le eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo e all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori (ivi, art. 14, comma 1).
Ricordiamo che una copia del suddetto verbale deve essere affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio (ivi, comma 2). L'armatore predispone il Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo in cui sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate per adeguarsi alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 271/99 e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del Safety Management Manual redatto ai sensi di quanto previsto dal Codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas (ivi, art. 17). L'armatore o un suo rappresentante o l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente richiede le visite di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 271/99 (ivi, art. 18, comma 2). L'armatore collabora con il medico competente e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo (ivi, art. 23, comma 1, lett. a). L'armatore sceglie, sopportandone gli oneri, i medici specialisti della cui collaborazione il medico competente decida di avvalersi nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni (ivi, comma 2). L'armatore, ricevuta l'informativa con cui il medico competente, a seguito degli accertamenti sanitari, abbia espresso un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischi, dispone una nuova valutazione del rischio e un'analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate (ivi, comma 3). L'armatore provvede alla fornitura e al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, ai medicinali e alle attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonché al numero dei lavoratori marittimi imbarcati come previsto dalla vigente normativa (ivi, art. 24, comma 1). Per pronta consultazione dell'equipaggio, è disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la Guida Pratica medica per l'assistenza e il pronto soccorso a bordo delle navi o altra analoga pubblicazione (ivi, comma 4). In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99 - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima e all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unità Sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave (ivi, art. 25, comma 1). L'armatore annota gli elementi significativi dell'infortunio a bordo su apposito Registro degli infortuni conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza (ivi, art. 25, comma 2). L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
  • I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
  • Le misure e le attività di protezione adottate;
  • I rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
  • I pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
  • Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
  • ll responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente (ivi, art. 27, comma 1).

L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. (cfr art. 27, comma 2) (2) Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa (D.Lgs. n. 272/99, art. 38, comma 1). L'armatore o un suo rappresentante richiede al capo del circondario marittimo le visite di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/91, ferme le prescrizioni dell'art. 165 del Codice della navigazione (D.P.R. n. 435/91, art. 18, comma 1). L'armatore, su richiesta del comandante, cura che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento delle carte e delle istruzioni nautiche previste dall'art. 142 del D.P.R. n. 435/91 (ivi, art. 136, comma 4). L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 298/99, art. 3, comma 1).

In particolare l’armatore:
a) Assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;
b) Adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) Tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;
d) Osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;
e) Osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, (oggi deve farsi riferimento al DL.gs 81/2008, giusto disposto del 3° comma dell’art. 304 del predetto decreto), per cui “ osserva, fatte salve le disposizioni del Titolo III -“Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” del DL.gs 81/2008, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;
f) Fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) Dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;
h) Assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi. (Cfr. art. 3, comma 2 del DL.gs 289/99).

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, (oggi si deve far riferimento alle disposizioni dell’art. 37 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) Per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n.474;
b) Per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) In relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. (Cfr. art. 6 DL.gs 289/99)

L'armatore altresì assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
a) La prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) La stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
c) La navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure. (Cfr. art. 7 DL.gs 298/99)

L’armatore infine individuare il preposto o i preposti
per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. (cfr. art. 18, comma 1, lettera b-bis DL.gs 81/2008) (3)

L’armatore quale datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavortive. (Cfr. art. 34, commi 1 e 2 DL.gs 81/2008)(4)

Note
Nota n. 1: a norma dell’art. 5 del DL.gs 289/99: “Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ( leggi le informazioni di cui all’art.36 del DL.Gs 81/2008), e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.

NOTA N. 2: a norma dell’art. 27, commi 3 e 4 del DL.gs 271/99 La formazione deve avvenire in occasione dell'imbarco, del trasferimento e cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie e infine di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione inoltre deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Nota n. 3: in considerazione delle caratteristiche delle unità da pesca, del ridotto personale di bordo e delle attribuzioni, poteri e funzioni del Comandante, in materia di sicurezza, riteniamo che la funzione di preposto, con le connesse responsabilità, possa essere affidata al comandante della unità da pesca.

Nota n. 4: secondo le indicazioni dell’ALLEGATO II , lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, di cui all’art. 354 del DL.gs 81/2008, è consentito nelle Aziende della pesca ..fino a 20 lavoratori.


Dott. G.Gesmundo
Coordinatore gruppo di lavoro Sicurpesca