Lavoratore Marittimo Nave da Pesca

D.Lgs. n. 271/99 - D.Lgs. n. 108/05 – DL.gs 298/99 – DL.gs 81/2008

LAVORATORE MARITTIMO SU NAVE DA PESCA

Ai sensi del D.Lgs. n. 271/99, si intende per lavoratore marittimo: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o di una unità mercantile o di una nave da pesca»(Cfr. arti 3, comma 1, lettera n) DL.gs 271/99).

Per quanto disposto, altresì, dal DL.gs n. 298/99, per lavoratore marittimo si intende qualsiasi persona che svolga una attività professionale a bordo di una nave, ivi compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali. (Cfr. art.2, comma 1, lettera e) DL.gs 298/99).

Obblighi, adempimenti e diritti:

Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo deve:

  • osservare le misure dispostedall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
  • non compieredi propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
  • segnalareal comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 271/99;(1)
  • cooperare, insieme all'armatore e al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salutedei lavoratori marittimi durante il lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia o comunque disposti dal medico competente;
  • attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5, lett. h dell'art. 6 del D.Lgs. n. 271/99 (D.Lgs. n. 271/99, art. 8, comma 1).

Sempre con riferimento agli obblighi e adempimenti dei lavoratori è opportuno far riferimento anche alle disposizioni di cui all’art. 20 del DL.gs 81/2008 laddove si dispone che:

  • Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  • Deve contribuire insieme al datore di lavoro, e al comandante/ preposto, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Il lavoratore marittimo ha quindi diritto a ricevere , ferme restando le disposizioni dell'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,(si deve a riguardo far riferimento alle disposizioni di cui all’art.37 del Dl.gs 81/2009 e successive modificazioni ed integrazioni stante il disposto dell’art. 304, comma 3) del Testo Unico sicurezza), e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, una formazione adeguata per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474 ( per la precisione dovrebbe farsi riferimento all’Allegato B del predetto decreto (Cfr. art. 6 del DL.gs 298/99)


Le informazioni al lavoratore

Il lavoratore marittimo, oltre alla formazione e addestramento, deve ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale è imbarcato le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni (2), e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; dette informazioni devono essere comprensibili per tutti i lavoratori. (Cfr. ati.5 del DL.gs 298/99).

Il lavoratore marittimo deve essere informato sui rischi specifici cui è esposto nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrato sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali. (Cfr. art. 6, comma 5 lettera e) DL.gs 271/99)

Il lavoratore marittimo deve essere altresì informato sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza (Cfr. art. 6, comma 5, lettera h, DL.gs 271/99)

Tra le misure generali di tutela si deve far riferimento alle disposizioni dell’art. 5, comma 1, lettera m) che prevede l’allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, lettera r) che prevede la consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo e infine lettera s) che prevede istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.

I lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, possono verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (Cfr. art. 6, comma 5, lettera o)

A disposizione dell'equipaggio deve essere messa tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica, il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza (Cfr. art. 6, comma 5, lettera p);

Si ricorda infine che le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi(Cfr. art. 5, comma 2 DL.gs 271/99)

Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 271/99, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi (ivi, art. 11, comma 1).

Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento (Cfr. art. 11, comma 5, DL.gs 271/99)

Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro (ivi, comma 5).

I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a

bordo in orario notturno.(Cfr. art. 11, comma 8 DL.gs 271/99).

Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e messe a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati (Cfr. art. 11, comma 10, DL.gs 271/99)

Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso (D.Lgs. n. 108/05, art. 4, comma 5).

Ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro, il lavoratore marittimo è sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute:

  • visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 323 del codice della navigazione;
  • visita periodica di idoneità, con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602 (ivi, art. 7, comma 1).

Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare, su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno 30 giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta (ivi, art. 8, comma 1).



Nota n . 1: l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 13 del DL.gs 271/99 deve ritenersi, in virtù del disposto dell’art. 20 del Testo Unico Sicurezza di cui al DL:gs 81/2008, riferibile anche a qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza il lavoratore. Deve ritenersi, altresì, sussistente, anche per il lavoratore marittimo, l’obbligo di adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, (Cfr art. 20, comma 2, lettera e DL.gs 81/2008).

Nota n. 2 :

In base alle disposizioni di cui l’art. 304, comma 3, del DL.gs 81/2008, per il quale “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del DL.gs 81/2008”, il rinvio alle informazioni di cui all’art. 21 del DL.gs 626/1994 deve intendersi riferibile alle informazioni previste dall’art. 36 del Testo Unico Sicurezza di cui al precitato DL.gs 81/2008 .