Responsabile della Sicurezza sull'ambiente di lavoro su Nave da Pesca

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 271/99, l'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro eletto, ai sensi dell'art. 16 del suddetto decreto, dai lavoratori marittimi, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Obblighi e adempimenti
Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro collabora con Il comandante e con il servizio di prevenzione e protezione a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposte dall'armatore (art. 13, comma 1, lett. a).

L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

  • le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1;
  • l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
  • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
  • eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo e all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori (art. 14, comma 1).

Ferme restando le responsabilità del comandante della nave, previste dal codice della navigazione, e dell'ufficiale responsabile della sicurezza, ove previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o unità di cui all'art. 2, il responsabile del servizio di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, deve:

  • sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
  • controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
  • segnalare al comandante della nave le deficienze e le anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
  • valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni (art. 15, comma 1).

Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza (art. 15, comma 2).

Il responsabile della sicurezza, congiuntamente al medico competente, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (art. 23, comma 1, lett. g).

D.Lgs. n. 271/99