Servizio Protezione e Prevenzione su Nave da Pesca

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 271/99, l'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro eletto, ai sensi dell'art. 16 del suddetto decreto, dai lavoratori marittimi, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Obblighi e adempimenti
Il comandante della nave deve segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, le deficienze e le anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo (D.Lgs. n. 271/99, art. 7, comma 1, lett. b). Il comandante della nave deve valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore (ivi, lett. c).

Il personale del servizio di prevenzione e protezione è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unità e al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacità professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonché le risorse adeguate al compito assegnato (art. 12, comma 2). Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico (ivi, comma 3). I nominativi del personale designato al servizio di prevenzione e protezione sono annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza e a tale annotazione è allegata una dichiarazione nella quale si attesta, con riferimento alle singole persone designate,i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo e il curriculum professionale (ivi, comma 4). Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra (ivi, comma 5).

Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:

  • collaborare con il comandante dell'unità e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore;
  • segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le deficienze e le anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
  • individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative svolte a bordo dell'unità e relativi al normale esercizio della stessa;
  • individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e della protezione contro i rischi identificati;
  • esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura armatoriale di terra;
  • informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell'unità;
  • proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori marittimi imbarcati (art. 13, comma 1).

Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità ed è consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo (ivi, comma 2).

L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

  • le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 271/99;
  • l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
  • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
  • eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo e all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori (art. 14, comma 1).

A conclusione della riunione, deve redarre apposito verbale che è conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio (ivi, comma 2).

Il servizio di prevenzione e protezione collabora con il rappresentante della sicurezza di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 271/99. Il servizio di prevenzione e protezione collabora con l'armatore e il medico competente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo (art. 23, comma 1, lett. a).

Un componente del servizio di prevenzione e protezione può essere delegato dal comandante alla custodia e alla gestione delle sostanze stupefacenti che fanno parte delle dotazioni mediche (art. 24, comma 2, lett. a).

In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99 - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima e all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché all'Azienda Unità Sanitaria Locale del compartimento di iscrizione della nave (art. 25, comma 1).

D.Lgs. n. 271/99