Guida alla pianificazione della formazione dei lavoratori della pesca in materia di salute e sicurezza

Guida alla  pianificazione della formazione dei lavoratori della pesca in materia di salute e sicurezza

 

Prendendo spunto dalla Guida per le Imprese, realizzata dalla Regione Lombardia ASL Monza e Brianza, in ordine alla Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla pianificazione formativa aziendale, abbiamo ritenuto opportuno   sviluppare e trasferire alle imprese della pesca alcune utili indicazioni operative riferibili alla opportunità/ necessità di implementare una mirata pianificazione della attività formativa aziendale in materia di salute e sicurezza nell’attività di pesca marittima, con l’obiettivo di riassumere i principali, relativi obblighi del datore di lavoro e di fornire un aiuto operativo per il concreto adempimento delle attività formative rivolte ai lavoratori  della pesca.

 

Premessa

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell’attività di pesca e di navigazione è influenzato da interazioni attività di pesca-navigazione e da una serie di concause, di cui una parte significativa è riferibile ai comportamenti umani ovvero ad una non puntuale valutazione e percezione dei rischi. Tra le misure che promuovono la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’attività di formazione dei lavoratori, unitamente al piano di sicurezza ed al manuale di gestione della sicurezza, assumono un ruolo fondamentale proprio in quanto possono modificare in meglio i comportamenti nell’attività lavorativa, riducendo così le occasioni di rischio e in più coinvolgere il lavoratore,  nella costruzione di un clima aziendale favorevole alla sicurezza; un clima aziendale in cui tutti gli attori (dal datore di lavoro al singolo lavoratore della pesca) partecipano alla realizzazione di un sistema di prevenzione capace di eliminare i rischi o per lo meno ridurne gli effetti. Del resto non va dimenticato che uno dei punti di forza di un efficiente sistema di gestione della sicurezza è proprio il coinvolgimento responsabile e consapevole del lavoratore adeguatamente informato, formato ed addestrato in modo che possa partecipare, da protagonista, alla pianificazione e gestione della sicurezza.

La formazione non deve essere solo  mero trasferimento nozionistico  ma deve servire concretamente a indurre e  motivare i lavoratori ad assumere comportamenti lavorativi e prassi operative corretti. Per ottenere questi risultati è necessario un preliminare e mirato sforzo organizzativo finalizzato ad adattare il più possibile forme e contenuti delle attività di apprendimento agli operatori presenti nella azienda ittica ed alle specificità dell’attività che essi svolgono. In tal senso si rileva la necessità di utilizzare un linguaggio semplice, diretto, facilmente fruibile e di sottolineare gli aspetti essenziali legati ad un corretto approccio alla salute e sicurezza, ai comportamenti orientati alla prevenzione dei rischi.

E’ opportuno, infine,  ricordare che la formazione non è solo  un dovere per il datore di lavoro,  ma

rappresenta anche un diritto-dovere del lavoratore, che deve  “prendersi cura della propria salute e

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni.

Il lavoratore deve quindi, nel suo interesse, partecipare in maniera attiva ai programmi di formazione e di addestramento implementati dal datore di lavoro, magari anche partecipando alla stessa pianificazione dell’attività formativa e dei bisogni formativi in modo che essa possa articolarsi meglio in coerenza con la effettiva attività lavorativa e i relativi, specifici,  processi.

 

I riferimenti normativi alla informazione, formazione ed addestramento nel nostro settore

 

Accingendosi ad una pianificazione dell’attività formativa è preliminarmente opportuno analizzare i diversi riferimenti normativi in materia di informazione,  formazione e addestramento previsti dalla legislazione di sicurezza applicabile alla attività di pesca.

 

Analizziamo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 298/99, recante Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”:

  • L’art. 3, comma 2, lettera g) tra gli obblighi dell’armatore prevede, in particolare, l’obbligo di dare disposizioni a che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto (ci troviamo di fronte ad una disposizione “innovativa” che sembra anticipi  le attuali indicazioni sulla necessità della gestione di quegli eventi che non causano lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo e che vanno sotto il nome di “mancato infortunio” o “near miss”).
  • L’art. 5, con riferimento alla Informazione dei lavoratori prevede che le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ( oggi dovremo far riferimento all’art. 36 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati, devono essere comprensibili per tutti i lavoratori. ( va precisato che a seguito della abrogazione del DL.gs 626/1994 disposta dall’art. 304, comma 1 del DL.gs 81/2008 ogni rinvio ad articoli del decreto 626/94 si deve intendere come riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto 81/2008 (cfr. art. 304, comma 3)).
  • L’art. 6, con riferimento alla Formazione dei lavoratori prevede che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,(oggi si dovrebbe far riferimento all’art. 37 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
  1. per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474 (Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;
  2. per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
  3. in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale (a riguardo va precisato che non risulta ancora emanato il previsto decreto, che doveva essere adottato entro il 31 marzo 2000, finalizzato a  definire la durata ed i contenuti minimi di detta formazione) (Cfr. art. 6, comma 2).
  • L’allegato III del DL.gs 298/99 riportante “Prescrizioni minime di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza“ prevede:
  1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per recuperare i lavoratori caduti in mare, nonché di dispositivi di salvataggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione dei sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico, tenuto conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la nave svolge la sua attività.
    2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata. Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e durante il viaggio.
  2. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a ispezione a intervalli regolari
  3. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi

 emergenza.
5. Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o se l'equipaggio comporta cinque o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire  in caso di emergenza.
 6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.
I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.

 

 

 

 

  • L’art. 7, con riferimento alla Formazione del comandante della nave da pesca, prevede che  l'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
  1. a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
  2. b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
  3. c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.

 

Analizziamo le previsioni, sempre in tema di informazione, formazione e addestramento, del decreto legislativo 271/99  recante: “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”:

 

  • L’art. 5, con riferimento alle misure generali di tutela, prevede:
  1. la informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo; (si tratta di una disposizione innovativa che anticipa di molto le più moderne indicazioni sulla necessità di coinvolgere direttamente i lavoratori nella politica aziendale di costruzione della sicurezza e nella strutturazione di un efficace sistema aziendale di prevenzione e protezione);
  2. le istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.

 

  • L’art. 6, in ordine agli Obblighi dell’armatore e del comandante, dispone che l'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:

 informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento  delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;

 

  1. informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Regolamento di sicurezza della navigazione);

 

  1. formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione.

 

  • L’art. 16 dispone che il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

  • L’Art. 27, in tema di Informazione e formazione dei lavoratori marittimi, si dispone che l'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
  1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;

 

  1. le misure e le attività di protezione adottate;

 

  1. i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;

 

  1. i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;

 

  1. e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
  • Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'armatore deve assicurare che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo e che la formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
  • In ultimo va considerato l’allegato I del DL.gs 271/99 nel quale, con riferimento ai fattori di fatica, si dispone che “è essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarità con le procedure operative della nave e il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella prevenzione della fatica; infine lo stesso allegato evidenzia l’importanza che la  Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità, consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, e come tutto ciò può portare problemi alla sicurezza

 

  • Considerazioni

 

Come ben si evince dal disposto delle norme succitate l’addestramento del personale marittimo e della pesca riveste un significativa importanza in particolare sottolineata  dall’art. 6 del Dl.gs 271/99, (con riferimento all’addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali) e dal succitato Allegato III al DL.gs 298/99, (con riferimento alla necessità di addestrare e istruire tutti i lavoratori  in previsione di qualsiasi emergenza e che ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio finalizzate a garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.

 

Giova evidenziare che per la informazione/formazione/addestramento sulle procedure da attuare in caso di emergenza, (  lotta antincendio, abbandono nave  e impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza) i riferimento normativi non appaiono univoci atteso che per il DL.gs 271 bisogna far riferimento al Regolamento di sicurezza della navigazione di cui D.P.R. 435/1991, mentre, per il DL.gs 298/99, bisognerebbe far riferimento al Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio di cui al D.P.R. 29 luglio 1996 n . 474.

 

In ogni caso non può non evidenziarsi a riguardo il disposto dei due  D.M. 2 maggio 2017 concernenti rispettivamente la “istituzione dei corsi di antincendio di base e avanzato per il personale marittimo” e la “istituzione del corso di sopravvivenza a salvataggio per il personale marittimo”. Si tratta di due decreti che trovano applicazione per il personale destinato a prestare servizio sulle navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata,  (convenzione che non trova applicazione per le navi da pesca) ma dai quali possono trarsi utili indicazioni sui contenuti formativi e addestrativi.

 

 

 

La normativa di cui ai decreti legislativi 271 e 298 del 1999 contiene, come abbiamo sopra rilevato, diverse prescrizioni in ordine alla attività di informazione, formazione e in particolare di addestramento anche se, per la verità, nulla si dispone per quanto riguarda la formazione degli RSPP e degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione come pure nulla si dispone con riguardo alle modalità, durata e contenuti della formazione dei lavoratori e dei comandanti. Per questi aspetti dobbiamo, quindi, necessariamente far riferimento alle disposizioni del Testo Unico (DL.gs 81/2008) e ai relativi Accordi Stato Regioni (Accordo 221/2011 per la formazione dei lavoratori, dirigenti e dei preposti, Accordo 223/2011 per la formazione del Datore di lavoro che assume le funzioni del servizio di prevenzione e protezione e infine Accordo 128/2016 per la formazione degli RSPP e addetti SPP)

 

 In allegato riportiamo un utile scadenziario della formazione

 

Corso base di formazione

Durata minima

Aggiornamento periodicità

Durata aggiornamento

Riferimenti normativi

Formazione di base lavoratori – rischio medio

 

(1)

4 ore – formazione generale + 8 ore formazione specifica

Totale 12 ore

Ogni 5 anni

6       ore

 

A.  Art. 37 (comma 1, 2 e 12) del D. Lgs. 81/08

B.  Art. 27 Dl.gs 271/99

C.  Art.6 Dl.gs 298/99

D.  Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Formazione specifica comandante (2)

Non definita

Non definita

Non definita

Art. 7 del Dl.gs 298/99

Formazione particolare aggiuntiva per preposto

(3)

8 ore

2 anni

6       ore

A.     art. 37, comma 7 Dl.gs 81/2008

B.     Accordo 21/12/2011

Formazione Dirigenti

16 ore

5 anni

6       ore

A.     Art. 37, comma 7 del DL.gs 81/2008

B.     Accordo 21/12/2011

Formazione datori di lavoro (4)

Si attende l’adozione del nuovo Accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs 81/2008

 

 

Art. 37, comma 2, lettera a)  del Dl.gs 81/2008

Formazione Datore di lavoro SPP

(DL SPP)

Imprese di pesca fino a 20 lavoratori

32 ore

5 anni

10    re

A.    Art. 34 e Allegato II Dl.gs. 81/2008

B.    Accordo 223 del 21.12.2011

Formazione RSPP e addetti SPP

 

Modulo A   28 ore

Modulo B  48 ore

Formazione aggiuntiva Pesca   12  ore

Modulo C  per solo RSPP  24  ore

5 anni

20 ore Addetti SPP

40 ore per RSPP

A.    Art, 32 Dl.gs 81/2008

B.    Art. 14-15-e 16 del Dlgs 271/99

C.    Accordo 7/7/2016

Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS

Durata minima

  32 ore

Ogni anno

imprese tra 15-50 lav.  4ore

 

imprese  oltre 50 lavoratori  8 ore

 

A.    Art. 37, commi 10, 11 e 12 del Dl.gs 81/2008

B.    Art. 16, comma 4 del D.lgs 271/99

Formazione addetti primo soccorso – gruppo A (5)

Durata minima 16 ore di cui 6 di esercitazioni pratiche di primo soccorso

Ogni 3 anni

6 ore

1.     Art. 37, comma 9, D.lgs 81/2008

2.     Art. 27, comma 1, let. e) D.lgs 271/99

3.     Art. 6, comma 1, lett.b) D.lgs 298/99

4.     D.M. 388/2003

Formazione addetti antincendio – rischio medio

(6)

Durata minima 8 ore

Di cui 3 di esercitazione pratica

con l’ entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (prevista per il 4 ottobre 2022, la periodicità è fissata ogni 5 anni 

 

5 ore

1.     Art. 37, comma 9 e art. 46 del D.lgs 81/2008

2.     Art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs 271/99

3.     D.M. 2 settembre 2021

4.     D.M. 2 maggio 2017

5.     Art. 6, comma 1. Lettera a)  D.lgs 298/99

6.     D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474

Formazione per la gestione delle emergenze sopravvivenza e salvataggio (uomo in mare, incendio a bordo, abbandono nave)

Teorica/ addestramento

Esercitazioni periodiche

 

 

 

DL.gs 271 artt.6 e 27

DL.gs 298/99 art. 6

D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

D.M. 2 maggio 2017 (Allegato A)

Formazione /addestramento  impiego apparecchiature e  attrezzature di trazione, (7)

formazione /addestramento

Non definita

Non definita

DL.gs 271/99 art.6

DL.gs 298/99 art. 6

 

 

 

 

 

 

 

Nota (1)

Il monte ore di formazione è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza che per la pesca è associato al livello di rischio medio (cfr allegato 2 all’Accordo 21.12.2011).

Si ricorda che la formazione a distanza in modalità sincrona (videoconferenza) è stata ufficialmente equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza che resta però obbligatoria per l’addestramento o le prove pratiche (cfr art. 9 bis della legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito con modificazioni il DL 24 marzo 2022, n. 24)

Il novellato art. 37 al comma 2 dispone: “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico

del datore di lavoro;

  1. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i

percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità

delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo di cui sopra non è stato ad oggi  ancora adottato per cui si applicheranno le disposizioni dell’Accordo ad oggi ancora vigente.

 

Nota (2)

La formazione del Comandante è prevista dall’art. 7 del Dl.gs 298/99 che, a parte il riferimento ad una formazione approfondita, si limita a tracciare i contenuti formativi principali senza indicazione della durata o del necessario aggiornamento formativo. Il Comandante con i suoi poteri di iniziativa e le sue funzioni anche di controllo in tema di sicurezza a bordo delle navi da pesca può sicuramente associarsi alla funzione di preposto e conseguentemente la sua formazione può rientrare, almeno fino all’adozione del nuovo Accordo,  in quella tracciata dall’Accordo del 21.12.2011 ( il comandante dovrebbe quindi frequentare corsi di formazione obbligatoria previsti per i lavoratori (formazione di base generale e formazione specifica) completati con la  formazione particolare aggiuntiva prevista per il preposto).

 

Nota (3)

Il nuovo Accordo previsto dal comma 2 del novellato art. 37 del Testo Unico Sicurezza  rivisiterà e modificherà anche la formazione del preposto.

L’art. 37, comma  7-ter,  precisa che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Nota (4)

Con le importanti modifiche introdotte all’art. 37 del D.lgs 81/2008, dal Dl 146/2021, convertito con legge 215/202,  il datore di lavoro diventa esso stesso un soggetto destinatario di obblighi formativi in quanto deve ricevere “una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, secondo quanto previsto nel nuovo Accordo che doveva essere adottato entro il 30 giugno del 2022. Il nuovo Accordo costituisce quindi un presupposto necessario per l’individuazione dell’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, atteso che solo in questo nuovo Accordo si procederà alla individuazione della durata, dei contenuti formativi minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a suo carico.

 

Nota (5)

L’art. 1 del D.M. 388/2002 al primo comma dispone: “Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (gruppi A – B – C, con diversa durata dell’attività  formativa).

Il comma 2 dispone altresì : “ il datore di lavoro, d’intesa con il medico competente, identifica  la categoria di appartenenza  della propria azienda o unità produttiva”.

Considerato che la pesca appartiene ai gruppi tariffari  INAIL con indice infortunistico superiore a quattro riteniamo che essa debba rientrare certamente  nel gruppo A, anche laddove il numero dei lavoratori imbarcati sia inferiore a 5.

 

Nota (6)

Riteniamo che la unità da pesca possa rientrare nella classificazione dei luoghi di lavoro a rischio medio; i contenuti formativi e la durata della formazione sono indicati nell’allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 come modificato dal  D.M. 2 settembre 2021 che è entrato in vigore il 4 ottobre 2022.

Secondo una parte consistente della dottrina  in materia di sicurezza per la formazione dei marittimi si dovrebbe far riferimento piuttosto al D.M. 2 maggio 2017 recante “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo…..”. A riguardo va rilevato che  a norma dell’art. 1, comma 2 le disposizioni del decreto in riferimento lo stesso dovrebbero riguardare il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78 nella sua aversione aggiornata.  La convenzione STCW  si applica ai marittimi che prestano servizio sulle navi ad eccezione dei marittimi imbarcati sui pescherecci (cfr. art. III, comma 1, lettera b della Convenzione).

Si rende necessaria, quindi, una pronuncia specifica sulla normativa applicabile per la formazione antincendio dei lavoratori della pesca, atteso che  il Decreto 2 settembre 2021 all’art. 2, comma 2 dispone testualmente: “ Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e l’art. 62 stabilisce che le disposizioni del Titolo II – Luoghi di lavoro non si applicano ai pescherecci.

Così come previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili esclusi anch’essi, ai sensi dell’art. 62, dall’applicazione del Titolo II,  si potrebbe disporre che anche per i pescherecci le disposizioni del nuovo decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli art 4-5 e 6, quindi alla nomina degli addetti, alla formazione ed ai requisiti dei  docenti, con contenuti formativi per attività di livello 2 previsti dall’allegato 3 del decreto.

Altra possibile soluzione potrebbe essere l’applicazione del D.M. 2 maggio 2017, limitatamente all’allegato A e Allegato G che disciplinano i contenuti formativi dell’antincendio di base per i  marittimi e dell’aggiornamento formativo, tenendo presente che in tal caso la durata minima della formazione è di 15 ore e l’aggiornamento di 8 ore.

 

Nota ( 7 )

Il comma 2 dell’art. 6 del DL.gs 298/99 prevede la adozione, entro il 31 marzo del 2000, di un  decreto interministeriale finalizzato a  definire la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui  al comma 1, lettera c; ad oggi detto decreto non risulta sia stato adotta-

 

 

 

IL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

 

La formazione alla sicurezza sul lavoro non deve essere una mera osservanza di prescrizioni normative da implementare per adempiere a precetti normativi, “mettere a posto le carte” ed evitare possibili sanzioni ma deve essere intesa come un mirato processo formativo che l’impresa di pesca deve implementare, al pari di una puntuale e completa valutazione di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa esplicata a bordo delle unità da pesca, navigazione compresa, per realizzare un approccio responsabile e positivo alla sicurezza. La attività formativa non deve essere occasionale adempimento normativo o di obblighi posti in capo al datore di lavoro ma deve porsi  come una parte di un programmato  processo formativo che un’impresa deve implementare per consentire ai lavoratori di acquisire piena consapevolezza delle articolate problematiche della sicurezza oltre a conoscenze  e competenze utili ad eseguire i processi lavorativi in sicurezza.

Le iniziative estemporanee di formazione su tematiche specifiche rischiano di essere scarsamente efficaci per la riduzione dei comportamenti pericolosi, in quanto sono vissute come esperienze straordinarie, esterne alla normalità; è invece indispensabile che la costruzione di atteggiamenti salutari avvenga all’interno degli ordinari processi di produzione. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza di  un intervento formativo complessivo e continuo, un vero e proprio piano di formazione aziendale che va aggiornato nel tempo in base ai rischi valutati ed ai bisogni formativi rilevati.

Il piano di formazione aziendale rappresenta l’insieme dei progetti formativi utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali (operativi, strategici, di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.).

La strutturazione di un piano di formazione aziendale, che garantisca continuità nel tempo ed efficacia all’azione educativa, si rivela indispensabile per poter investire sulle conoscenze e competenze dei lavoratori, e puntare quindi  con decisione sulla piena realizzazione di una corretta e puntuale attività di prevenzione, soprattutto se non è calato dall’alto ma è stato condiviso dai vari attori del sistema di prevenzione aziendale.

 

Fasi per la definizione di un piano di formazione aziendale

 

Il processo che porta alla definizione di una buona e valida pianificazione della formazione si articola in diverse fasi che di seguito sinteticamente riportiamo:

  • Analisi dei bisogni formativi

Questa attività di analisi deve necessariamente precedere  la progettazione delle iniziative di formazione, la loro programmazione temporale.  la erogazione e la valutazione finale di efficacia. Tale  fase discende necessariamente  dagli obblighi di legge previsti nei decreti legislativi 271/99, 298/99 e  81/08, quindi negli Accordi Sato Regioni in materia di formazione, ma anche  dal piano di sicurezza, dalla valutazione dei rischi e dal contesto organizzativo aziendale.

L’analisi dei bisogni formativi deve tener conto anche delle esigenze formative suggerite dal medico competente, dal Comandante, dal RSPP, se previsto,  ma anche dagli stessi lavoratori.

 

  • Progettazione delle iniziative di formazione

La progettazione delle iniziative di formazione, muove dagli articolati bisogni formativi, individuati ed analizzati, traducendoli in mirati obiettivi di apprendimento, che devono arricchire il bagaglio di conoscenze e di consapevolezza del lavoratore, la sua professionalità, la sua percezione dei rischi mettendolo veramente nelle condizioni di operare in sicurezza, anche modificando, laddove necessario processi lavorativi consolidati.

Si tratta di far acquisire ai lavoratori competenze per un efficace e sicuro adempimento della prestazione lavorativa, in modo che possano contribuire anche all’individuazione e segnalazione dei pericoli, affinché gli stessi siano valutati  all’interno del DVR e siano individuate le misure adeguate di prevenzione e protezione.

Nella progettazione devono, infine, essere esplicitati i risultati attesi dall’intervento di formazione

(risultati dell’apprendimento), preferibilmente espressi in termini di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e comportamenti (saper essere). Tali risultati dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi formativi e conseguibili grazie alla partecipazione al percorso formativo.

La  formazione, in conclusione, non deve mirare ad un mero trasferimento di nozioni  sulla sicurezza del lavoro e sulla conoscenza dei rischi ma, per essere veramente efficace,  deve poter agire sostanzialmente sugli aspetti relativi al saper essere e saper fare (agire) nell’ambito delle attività che i lavoratori sono chiamati a svolgere in modo da dare al lavoratore gli elementi necessari ad eseguire, in sicurezza, i processi lavorativi a bordo.

 

 

  • Programmazione/organizzazione/erogazione

 

Ciascun progetto formativo deve preventivamente  prevedere quali sono i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e quali compiti devono svolgere. In primis , é importante  stabilire chi organizza la programmazione formativa; analizziamo di seguito i soggetti coinvolti:

 

  1. Soggetto organizzatore

 

In primis , é importante  stabilire chi organizza la programmazione formativa assumendo il ruolo di  soggetto organizzatore, cioè di soggetto giuridico che organizza la formazione. Esso può essere un ente o una società di formazione, un formatore esterno, una associazioni sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori, un ente bilaterale oun organismo paritetico  oppure lo stesso datore di lavoro. I compiti del soggetto organizzatore:

  • stabilire chi è il responsabile del progetto formativo;
  • stabilire la possibile composizione dell’aula, privilegiando criteri di omogeneità dei discendi;
  • definire il numero dei discenti (tenendo presente che il numero massimo è 35 per edizione) anche in base al tipo di metodologia di insegnamento utilizzata, (nel caso di apprendimento attraverso prove pratiche ed esercitazioni il numero deve essere necessariamente ed adeguatamente ridotto).

 

  1. Il responsabile del progetto formativo

 

Il responsabile del progetto formativo assume la funzione di coordinamento dell’attività progettuale, di erogazione e di valutazione della stessa, comprese le attività gestionali e organizzative. A volte può ricoprire  anche funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di gestione contabile.

Il responsabile può  essere il datore di lavoro, il RSPP, il docente stesso oppure una società o un formatore esterno.

I compiti spettanti al responsabile del progetto formativo sono:

  • verificare la congruità del progetto con il DVR aziendale e con i bisogni formativi individuati;
  • programmare, coordinare e controllare attività e risorse;
  • verificare i requisiti dei docenti, richiedendo a ciascuno di essi una dichiarazione scritta corredata almeno dal curriculum vitae;
  • declinare i contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica prestazione di lavoro in mare;
  • documentare i risultati del percorso formativo in termini di adesione dei partecipanti attraverso la

gestione del registro delle presenze e i questionari di valutazione e di apprendimento.

 

 

 

 

  1. Il docente - formatore:

 

Il docente-formatore riveste un ruolo di fondamentale importanza in quanto incide in materia determinante sulla stessa efficacia dell’attività formativa.

Il docente, infatti, deve  riordinare ed integrare le conoscenze e il sapere professionale dei lavoratori facendo in modo che il nuovo apprendimento si integri con la esperienza professionale pregressa del lavoratore e sia applicabile alla situazione reale. In tal senso deve saper adottare tecniche metodologiche adeguate che favoriscono la interattività e una partecipazione attiva dei lavoratori discendi.  E’ opportuno che il docente venga  coinvolto fin dalla fase di progettazione del percorso formativo, in modo da poter garantire la necessaria  coerenza tra obiettivi formativi, contenuti e modalità di sviluppo dell’attività, così da meglio assicurare  la coerenza tra obiettivi e risultati di apprendimento attesi.

Per una formazione meglio aderente alle specificità della attività di pesca e dei relativi processi lavorativi potrebbe rivelarsi  auspicabile che gli stessi attori del sistema di prevenzione aziendale (RSPP/ASPP, Medico competente, RLS, datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori esperti), sempre se dotate dei necessari requisiti, svolgano direttamente l’attività di formazione dei lavoratori magari affiancando l’eventuale docente esterno.

Il ruolo del docente, con le sue competenze e la sua esperienza formativa, riveste una importanza fondamentale per un positivo  sviluppo di un’azione formativa e per i suoi positivi risultati; in tal senso  sono stati individuati gli elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Il Decreto Interministeriale  6 marzo 2013,  individua in dettaglio i prerequisiti, requisiti e i criteri di qualificazione  che devono essere posseduti dal formatore per  svolgere la attività di docenza nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

 

  1. Il tutor

 

Il tutor  è colui che segue l’intero percorso formativo del discente  diventandone  un valido punto di riferimento e supportandolo anche sul piano motivazionale;  in particolare svolge la funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.

Questa figura  espressamente prevista dall’Accordo Stato Regioni del 22/11/12 soltanto per la formazione in e-learning, si rivela assai  utile anche per i tradizionali corsi d’aula.

I compiti del tutor, come riportato nella Guida citata in premessa, non si limitano ai soli aspetti burocratici (ad es. il controllo delle presenze e tenuta dei registri) ma dovrebbero avere anche una valenza culturale e pedagogica, tra cui:

  • la rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso la docenza o l'intero staff formativo;
  • il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse;
  • l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i relatori;
  • la mediazione nell'ambito del gruppo e l’animazione della classe sollecitando i discenti alla discussione;
  • l’osservazione e la raccolta di feed-back da parte dei discenti.

Il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da personale aziendale qualificato.

 

La fase di programmazione, organizzazione ed erogazione riguarda  lo sviluppo del piano formativo aziendale, nel quale sono ricompresi  i singoli progetti formativi, coerenti con gli obiettivi di apprendimento ed i risultati attesi,  unitamente alla loro articolazione temporale,  illustrando così in sostanza “cosa, con che articolazione temporale, come, da chi e dove sarà fatto” .

A riguardo può ben stabilirsi che  la riunione periodica, prevista dall’art. 14 del DL.gs 271/99 e  da indire, come prescritto,  almeno una volta all’anno, magari estendendola con la partecipazione anche del medico competente e degli stessi lavoratori, trattandosi di micro imprese con ridotto personale imbarcato, rappresenta, indubbiamente,  l’occasione più adatta per definire e/o esaminare congiuntamente  la programmazione in materia di informazione,  formazione e addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti in tema di sicurezza e della protezione della salute.

In tal senso, del resto, recita il richiamato art. 14 laddove  al comma 1, lettera c) dispone che nella riunione periodica devono essere esaminati i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nel verbale redatto, giusto disposto del comma 2 del precitato art. 14, a conclusione di tale riunione,  è opportuno dare  evidenza del piano formativo elaborato e definito.

 

 

 

  • Valutazione dell’attività formativa

 

La valutazione è un processo necessario, di misurazione e verifica  dei risultati di apprendimento, che il novellato art. 37 del Testo Unico in DL.gs 81/2008 rende obbligatoria, laddove dispone che, nel nuovo Accordo che la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare, per provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, si deve provvedere e garantire la individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Detta valutazione deve essere centrata sul  conseguimento degli obiettivi e risultati di apprendimento attesi indagando e verificando:

  • l’effettivo apprendimento (quali conoscenze, principi, fatti, tecniche sono stati appresi);
  • la incidenza del progetto formativo sul comportamento e quindi sui reali, effettivi e positivi cambiamenti conseguiti, con la partecipazione alla programmazione formativa, nella condotta di lavoro e quindi nei processi operativi aziendali;
  • quali cambiamenti sono stati conseguiti nell’approccio alla sicurezza e nell’atteggiamento complessivo
  • quali risultati tangibili della programmazione formativa sono stati conseguiti in termini

      di miglioramento della qualità, sicurezza, efficacia ecc.)

  •  il gradimento e la soddisfazione della partecipazione al programma formativo e addestrativo.

Il processo di valutazione e verifica di efficacia è importante in quanto consente di acquisire elementi ed informazioni utili per definire le eventuali modifiche da apportare sia alla fase di rilevazione dei bisogni che di progettazione ed attuazione del corso.