Il DVR e la prevenzione dei rischi da agenti fisici

Approfondimento tematico

Il DVR e la prevenzione dei rischi da agenti fisici

(approfondimento  integralmente  tratto dal documento “Indicazioni operative per la prevenzione dei rischi da agenti fisici ai sensi del DL.gs 81/2008 “ edito dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Gruppo Tematico Agenti Fisici in collaborazione con INAIL e Istituto Superiore di Sanità)

 

Una trattazione specifica merita la problematica dell’inserimento del documento di valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazione solare, ecc… ) nel DVR e quindi, per quanto riguarda il nostro settore, nella  relazione tecnica sulla valutazione dei rischi, per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo,  che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di sicurezza.

 

Alla luce del D.Lgs. 81/2008 il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici costituisce una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro (DVR).

La valutazione del rischio è supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a un agente fisico deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione e deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato, nonché identificare i lavoratori esposti. Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, con le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze, formazione e poteri.

La valutazione del rischio va effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la revisione della normativa rendano necessaria la sua revisione.

Nel documento di valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

  1. data/e certa/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
  2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione;
  3. dati identificativi del medico competente e del RSPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
  4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
  5. elenco delle mansioni e di eventuali gruppi omogenei di rischio, i lavoratori esposti.
  6. i criteri utilizzati per la valutazione del rischio;
  7. la Relazione Tecnica, che dovrà contenente almeno:
  8. elenco delle sorgenti e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame;
  9. planimetria con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro;
  10. quadro di sintesi dei lavoratori esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio;
  11. individuazione e rappresentazione in planimetria delle aree aziendali a rischio;
  12. valutazione della presenza di co-fattori di rischio potenzianti (es.: come ad esempio, nel caso     di esposizione al rumore, di sostanze ototossiche, condizioni di lavoro estreme (es: ambienti severi, presenza di materiali esplosivi e/o infiammabili, condizioni di lavoro disergonomiche …);
  13. valutazione specifica per ogni agente di rischio, effettuata con misurazioni, calcoli, utilizzo dei dati dei fabbricanti delle attrezzature, utilizzo di database, come meglio specificato nelle sezioni dedicate;
  14. valutazione degli effetti indiretti
  15. valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali;
  16. delimitazione segregazione delle aree, zonizzazione, se pertinente;
  17. valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale k. identificazione delle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro;
  18. programma delle misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione.

 

Radiazione solare

 

In tale contesto, per quanto di interesse del nostro settore, una attenzione particolare merita il fattore rischio radiazione solare spesso  non adeguatamente valutato se non sottovalutato.

Relativamente al fattore di rischio radiazione solare, che non è esplicitamente incluso nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, il documento in riferimento chiarisce secondo quali modalità deve essere effettuata la valutazione del rischio.

La radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale) non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, che tra le radiazioni ottiche tratta esclusivamente quelle di origine artificiale.

Nei luoghi di lavoro, come il nostro, che prevedono mansioni svolte all'aperto l'esposizione a Radiazione Solare (RS) costituisce un fattore di rischio per i lavoratori.

Gli effetti sanitari avversi riconosciuti sono prevalentemente a carico della cute e degli occhi e possono essere con insorgenza sia a breve termine (effetti acuti) che a lungo termine (effetti cronici): questi ultimi sono dovuti a esposizioni protratte anche per anni, non infrequenti nei lavoratori con mansioni all'aperto.

Considerato  che gli  effetti  sulla  salute a breve e a lungo termine delle esposizioni a questo agente fisico  sono scientificamente  noti  da tempo e, soprattutto, che la radiazione solare è inserita fin dal 1992  nel  Gruppo 1  degli   “agenti  cancerogeni  per  gli esseri umani” della  IARC  (International Agency for Research on Cancer) la valutazione del  rischio  per questo agente è da considerarsi un obbligo per il datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.

I criteri specifici di valutazione e di prevenzione sono articolati nella specifica sezione di questo documento dedicata alla Radiazione Solare.

Si suggerisce inoltre di consultare il Portale Agenti Fisici all’indirizzo in cui vengono periodicamente inseriti aggiornamenti normativi, metodologie e algoritmi di calcolo di ausilio alla valutazione del rischio, nonché possibili soluzioni per la riduzione della esposizione al rischio.

 

Per ulteriori approfondimenti si allega il documento “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio agenti fisici” redatto  dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Gruppo Tematico Agenti Fisici in collaborazione con INAIL e Istituto Superiore di Sanità