Il rafforzamento del ruolo del preposto in materia di sicurezza – la figura del preposto nel settore della pesca marittima

Come noto il DL 146 del 21 ottobre 2021, convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha apportato significative modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro). In particolare esaminiamo quelle apportate agli artt. 18, 19 e 37 del Testo Unico in ordine alla nomina, alle funzioni del preposto ed alla sua formazione.

L’art.18 del Testo unico, (rubricato: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), è stato integrato con l’inserimento, dopo la lettera b) del primo comma, della lettera b-bis) che così recita: ”individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività”.

L’individuazione e quindi la nomina del preposto, non è rimessa alla valutazione del datore di lavoro e del dirigente, in relazione alla organizzazione aziendale, alla complessità dell’organizzazione e delle procedure lavorative ed alla valutazione dei rischi, ma diventa oggi un obbligo specifico del datore di lavoro e del dirigente, proprio in considerazione delle rilevanti funzioni che lo stesso assume a norma del novellato art. 19 del Testo Unico.

L’art.19 del Testo Unico, riportante “ obblighi del preposto”, infatti, è stato profondamente modificato ed integrato al fine di meglio definire ed ampliare le funzioni del preposto, così da attribuire allo stesso un ruolo significativo e determinante, sul posto di lavoro, in materia di salute e sicurezza.

Secondo la nuova formulazione il preposto deve:
  • “Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
  • omissis..
  • omissis…..
  • omissis…
  • omissis..
  • omissis.. “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”
  • omissis…..
Alla luce delle nuove disposizioni la figura del preposto assume un ruolo significativo e direi decisivo di garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori, assolvendo ad una alta funzione organizzativa e di vigilanza, passiva e attiva, nel posto di lavoro in materia di sicurezza e per detta sua funzione non può essere che un capo (un capo officina, un capo squadra, un capo cantiere, un capo reparto) dotato di specifici poteri anche di iniziativa, vigilanza e controllo.

Il preposto è dunque chiamato a garantire, sul posto di lavoro, la massima sicurezza possibile, dovendosi attivare per garantire la sicurezza sua e degli altri lavoratori. La sfera d’azione del preposto, pur significativa in materia di vigilanza e controllo, non attiene in ogni caso al profilo decisionale e di spesa; di conseguenza egli non è, ad esempio, responsabile della mancata messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici a favore dei lavoratori, in quanto si tratta di un onere gravante sul datore di lavoro, bensì egli risponde dell’omessa verifica del corretto utilizzo di tali mezzi da parte dei dipendenti”.

Il preposto, per le sue funzioni, deve assumere anche delle specifiche responsabilità che possono comportare conseguenze civili e penali e quindi, per l’esonero delle sue responsabilità, deve necessariamente dimostrare di aver, regolarmente, svolto tutte le sue funzioni di vigilanza, controllo, informazione, e di aver fatto, con i suoi poteri di iniziativa, tutto quanto possibile per evitare il pericolo o l’infortunio. In tal senso non possiamo che convenire con quanti sostengono, giustamente, la opportunità che il preposto privilegi le prescrizioni e segnalazioni scritte, così da poter sempre dimostrare di aver dato le indicazioni e direttive necessarie. (1)

Nota (1) Il preposto è, infatti, “destinatario, iure proprio, di alcuni obblighi di sicurezza, il cui inadempimento fa sorgere una responsabilità penale esclusiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fermo restando che ‘la presenza di un preposto non comporta il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, l’obbligo di vigilanza datoriale risulta assolto proprio con la preposizione alla vigilanza di persona idonea, specie quando l’organizzazione delle attività sia complessa’”. Il preposto è, altresì, responsabile delle violazioni della normativa antinfortunistica, anche laddove dette violazioni siano compiute dai lavoratori sottoposti alla sua vigilanza, con esclusione, ovviamente, del caso in cui il comportamento dei prestatori/lavoratori assuma i caratteri dell’abnormità ed eccezionalità.



Il preposto deve quindi essere un soggetto dotato di competenze e professionalità alte in materia di sicurezza, diventando figura determinante ai fini della sicurezza sul posto di lavoro e nel sistema di sicurezza aziendale; conseguentemente deve ricevere, una adeguata e specifica formazione dimensionata ai suoi specifici compiti.

Il novellato art. 37, al comma 7 dispone, infatti che il preposto, unitamente al datore di lavoro e al dirigente: “ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” (2).

La importanza determinante e significativa del ruolo di preposto e quindi la conseguente necessità che riceva una adeguata e specifica formazione in relazione ai propri delicati compiti in materia di salute e sicurezza è confermata anche dal disposto del comma 7-ter del precitato art. 37, laddove si dispone: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ritengo che l’aggiornamento formativo sia da programmare anche laddove si riveli necessario intervenire sul DVR per un aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, in relazione a mutamenti nei processi lavorativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione

Nota( 2) l’art. 37, comma 2 come modificato e integrato dal DL 146 del 21 ottobre 2021, convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215 dispone: “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire68: a a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.




Tracciata, in sintesi, la figura del preposto, dobbiamo affrontare la problematica relativa alla posizione di questo importante attore della sicurezza nel nostro settore lavorativo della pesca marittima. Dobbiamo insomma cercare di individuarne la collocazione nell’organizzazione di una impresa di pesca, tenendo conto delle peculiarità, anche normative che riguardano le problematiche della sicurezza nel settore della pesca marittima e della circostanza che ci troviamo di fronte a micro imprese, con personale assai ridotto e nelle quali è per lo meno problematica una netta divisone dei ruoli e delle responsabilità conseguenti.

Va preliminarmente premesso che la dottrina più diffusa inquadra il preposto “ in una posizione intermedia tra i dirigenti e i lavoratori, in quanto svolge una funzione di mera supervisione e attuazione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, essendo privo del potere di adottare autonomamente misure di sicurezza, proprio del dirigente e del datore di lavoro. Il preposto però si colloca in una posizione di supremazia rispetto ai lavoratori, trovandosi anche nella condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini e di vigilare sulla loro osservanza delle disposizioni antinfortunistiche”.

La normativa speciale di settore in materia di sicurezza ( DL.gs 271 e 298 del 1999) non fa riferimento alcuno, ovviamente, alla figura del preposto, introdotta, del resto, dal testo Unico ma dobbiamo tener presente il disposto del comma 2, dell’art. 1 del DL.gs 298/99 per il quale “Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (ora sostituite dal Testo Unico) e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo”.

Ne consegue quindi che le disposizioni del Testo Unico concernenti il preposto trovano comunque applicazione anche nel nostro settore, in mancanza di disposizioni specifiche dettate dal Dl.gs 298/99.

Non possiamo, però, non rilevare, a riguardo, la necessità di trovare soluzioni praticabili che pur nel rispetto delle prescrizioni normative non si rivelino fortemente impattanti su un settore rappresentato da microimprese, con ridottissimo personale a bordo, e caratterizzato da rilevanti specificità non associabili a nessun altro settore lavorativo.

Con questi intenti va quindi affrontata la problematica della individuazione e collocazione della figura del preposto nel nostro settore ed in tal senso personalmente ritengo che la soluzione più praticabile e meno impattante, specie ni segmenti caratterizzati in media da 3-4 marittimi imbarcati, sia quella di associare e quindi attribuire, di norma, al comandante del peschereccio la funzione di preposto, anche in considerazione delle rilevanti competenze e funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere in materia di sicurezza della navigazione e della attività di pesca. Il Comandante a bordo del peschereccio ha infatti sicuramente funzioni associabili al dirigente ma ha anche quella funzione di capo associabile alla figura del preposto e può sicuramente svolgere tutte le rilevanti funzioni attribuite allo stesso, ivi compresa la funzione di vigilanza e controllo, la potestà di imporre il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, imporre il corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza e, se ritenuto necessario ai fini della sicurezza, di interrompere l’attività lavorativa a bordo del peschereccio.

Associare la figura del preposto al Comandante di un peschereccio trova a mio avviso conforto nella stessa definizione che l’art.2 del Testo Unico ci offre del preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti del potere gerarchico e funzionale adeguato alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

A bordo di un peschereccio di piccola-media dimensione, con ridotto personale come detto, non vi può essere una netta divisione delle competenze, né vi è conseguentemente una gerarchia interna; solo il comandante ha precise funzioni di capo con poteri di iniziativa, poteri di organizzazione del lavoro e quindi di controllo in ordine ai processi lavorativi ed all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza.

Diversa potrebbe considerarsi la situazione per le unità che esercitano la pesca mediterranea o per quelle abilitate al sistema circuizione che hanno maggiore dotazione organica, con la conseguente possibilità di individuare un lavoratore (capo pesca ?) che per le sue competenze potrebbe svolgere, sempre adeguatamente formato, il ruolo e le funzioni di preposto.

Convenendo su questa mia personale convinzione si potrebbe pensare ad affrontare e normare la posizione del preposto nel settore della pesca marittima all’interno della contrattazione nazionale di settore o meglio in un allegato alla stessa, anche eventualmente individuando la quota di emolumento spettante al preposto per lo svolgimento della sua attività in materia di sicurezza.

Dott. Giuseppe Gesmundo
Coordinatore Gruppo di Lavoro “Sicurpesca”