Interpello sulla figura del preposto - riflessioni

La Commissione interpelli, rispondendo ad un quesito relativo alla figura del preposto e alla sua individuazione e nomina ai sensi delle pertinenti disposizioni del D.Lgs . 81/2008, ci consente alcune riflessioni con riferimento alle imprese di pesca.

In premessa va ricordato che nel corso del 2021 il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) è stato oggetto di importanti modifiche ed integrazioni operate dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e quindi dalla legge di conversione n. 215 del 17 dicembre 2021, e rilevanti sono quelle che fanno riferimento alla figura del preposto.

Un nuovo Interpello, n. 5/2023, pubblicato il 1 dicembre 2023, con oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto” ci consente, a riguardo, alcune riflessioni utili per le imprese di pesca.

L'Interpello è stato presentato dalla Camera di Commercio per conoscere il parere della Commissione sostanzialmente in merito alla obbligatorietà della individuazione della figura del preposto ed alla possibilità che lo stesso, in piccole realtà aziendali, possa coincidere con il datore di lavoro.

Nella risposta, la Commissione, in premessa, fa alcuni doverosi riferimenti alla disposizioni del Testo Unico,

come modificate ed integrate dal Decreto Legge 146/2021 e dalla legge di conversione 2015/2021,

riguardanti in particolare:

  • l'articolo 2, rubricato “Definizioni”, che comma 1, lettera e) definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l'articolo 18, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, che al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, che al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
  • il medesimo articolo, che al comma 1, lett. f-bis) dispone “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l'articolo 37, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, che al comma 7, prevede: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”,
  • lo stesso articolo che al successivo comma 7-ter, prevede che: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;
  • l'articolo 55 , rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” che al comma 5, lettera d), ha previsto una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) .

Nel merito la Commissione ritiene che, dal “combinato disposto” della normativa citata, con riferimento alle premesse riportate sopra, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre (almeno nell'ambito delle attività di cui all'art. 3) l'obbligo di una sua individuazione”.

La commissione, comunque, non sembra escludere che il preposto e il datore di lavoro possano coincidere: infatti la Commissione indica che “dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.

Inoltre, sempre secondo la Commissione, “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

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Affrontiamo ora la problematica del preposto con specifico riferimento al nostro settore lavorativo della pesca marittima.

Come riportato dalla stessa Commissione a norma dell'art. 18 “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono individuare il preposto per l'effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19”.

L'art. 3 del Testo Unico se al primo comma riporta testualmente: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”, al successivo comma 2 dispone però che ……….omissis … nei riguardi “dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

sempre il comma 2 riporta “Con Decreti, da emanare entro ….omissis…. si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 ed infine al successivo comma 3 dispone:” Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298”.

Nessuno dei tre decreti succitati fa riferimento alcuno alla figura del preposto e quindi da una interpretazione letterale delle succitate disposizioni potrebbe evincersi che allo stato, almeno fino alla adozione dei richiamati decreti di coordinamento, non sussiste obbligo per l'armatore/datore di lavoro di individuare il preposto a bordo delle unità da pesca. Tra gli obblighi posti a carico dell'armatore e del comandante, infatti, dal comma 5 dell'art. 6 del DL.gs 271/99 non vi è quello della designazione del preposto e lo stesso dicasi per gli obblighi dell'armatore di cui all'art.3 del DL.gs 298/99.

In ogni caso pur laddove si ritenga cogente anche per le unità da pesca l'individuazione del preposto non può disconoscersi che le funzioni di vigilanza, di controllo e gli stessi poteri di iniziativa del preposto sono propri dl Comandante della nave per cui allo stesso andrebbe, se del caso, associata la figura del preposto.

E' altresì evidente che laddove l'armatore sia regolarmente imbarcato a bordo dell'unità da pesca, indipendentemente dalla sua qualifica egli stesso potrebbe assumere le funzioni del preposto, anche in considerazione del ridottissimo assetto aziendale, trattandosi in assoluta prevalenza di micro imprese con ridottissimo personale imbarcato. Del resto la stessa Commissione nell'Interpello sopra riportato non sembra escludere detta ipotesi di coincidenza laddove afferma che ” la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”.

Dott. Giuseppe Gesmundo

Coordinatore Gruppo di Lavoro SICURPESCA