La partecipazione del lavoratore alla realizzazione delle condizioni di sicurezza a bordo - i suoi obblighi in materia di sicurezza

Da una attenta lettura della normativa in materia di sicurezza, applicabile al  settore pesca (DL.gs 271/99 e DL.gs 298/99), si evince, con chiarezza, che solo in capo al datore di lavoro/armatore ed al comandante può riconoscersi una  posizione di garanzia che si esplica in obblighi e funzioni finalizzati alla adozione di tutte le  misure e gli interventi necessari a mettere in sicurezza l’imbarcazione, con il suo equipaggio.

Detta posizione di garanzia si sostanzia  non solo nel dovere datoriale della valutazione dei rischi e nella programmazione di conseguenti misure ed interventi di prevenzione e protezione ma anche in tutta una serie di obblighi, formativi in primis, posti in capo a detti soggetti (c.f.r. artt. 5,6 e 7 del DL.gs 271 e art. 3 del DL.gs 298/99). Non vanno altresì trascurati, sempre in capo agli armatori e comandanti, gli obblighi di osservanza delle prescrizioni inerenti i fattori di fatica di cui all’allegato I del DL.gs 271/99,  delle prescrizioni minime di sicurezza riguardanti le navi nuove ed esistenti di cui agli allegati I e II del DL.gs 298/99 e infine delle prescrizioni minime di sicurezza riguardanti le attrezzature di protezione individuale, di cui all’allegato III del DL.gs 298/99.

Non competono, quindi, al lavoratore e, peraltro, nemmeno al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /RLS), la  valutazione  dei  rischi  e  la individuazione/adozione delle opportune misure per prevenirli né tantomeno la funzione informativa, formativa e di addestramento, doveri che restano appannaggio del datore di lavoro  e  degli  altri  soggetti  obbligati (comandante, preposto, RSPP ).

Non vi è quindi dubbio che, con le predette posizioni di garanzia attribuite ai soggetti obbligati di cui sopra, la normativa vuole garantire al lavoratore la salvaguardia del suo benessere psico-fisico nel lavoro e il diritto ad  un ambiente di lavoro salubre e sicuro, nella consapevolezza della endemica debolezza individuale dello stesso nei confronti della controparte datoriale, in parte bilanciata  dalla presenza di un soggetto (RLS) che, rappresentandone collettivamente gli interessi, e ben esercitando le  funzioni, prevalentemente propositive e di controllo, che gli sono attribuite dall’art. 16 del DL,gs 271/99, ne renda più effettivo il diritto ad un ambiente salubre e sicuro.

Fatte queste indispensabili premesse è d’obbligo, comunque, precisare che il lavoratore non è solo titolare di diritti in materia di sicurezza e quindi non è, e non deve essere, il passivo destinatario di misure ed interventi finalizzati alla sua sicurezza ma ricopre, anzi deve ricoprire, un ruolo attivo nella costruzione delle condizioni di  sicurezza a bordo, ruolo che si sostanzia nella partecipazione e collaborazione attiva con l’organizzazione aziendale in tema di sicurezza.

Il DL.gs 271/99, infatti, tra le misure di tutela, pur precisando all’art. 5, comma 2, che “le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per lavoratori marittimi”, alla lettera r) del comma 1 parla di: “informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo”.

Si tratta di una disposizione  che in linea con le disposizioni dell’art. 5 dell’abrogato DL.gs 626/94, e, anticipando le stesse impostazioni del Testo Unico sulla sicurezza, di cui al DL.gs 81/2008, vuole valorizzare il contributo che i lavoratori possono aggiungere, assumendo un ruolo attivo e partecipativo, al sistema di prevenzione e protezione a bordo.

Ancor prima del Testo Unico, nel DL.gs 271/99 troviamo, quindi, precise indicazioni sulla partecipazione e consultazione dei lavoratori e conseguentemente sulla necessità di un loro attivo coinvolgimento nelle politiche aziendali di sicurezza e in particolare nella creazione di un positivo sistema di prevenzione e protezione.

Oltre che nelle citate precise disposizioni di cui all’art. 5, ancora nell’art. 6 si fa riferimento al coinvolgimento e partecipazione del lavoratore, laddove al comma 5, lettera o), appunto per agevolare detto coinvolgimento dei lavoratori, si dispone l’obbligo di “permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale”.

Nello stesso senso possono leggersi le disposizioni della successiva lettera p) che per concretare il ruolo attivo del lavoratore dispongono di “ fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta   di normative nazionali ed internazionali, la documentazione tecnica, il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24, comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza”.

In maniera più specifica l’art. 8, elencando gli obblighi del lavoratore fa esplicito riferimento all’obbligo di “cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione….omissis”.

Il lavoratore marittimo è, in conclusione, esso stesso destinatario di precisi obblighi in materia di salute e sicurezza che troviamo analiticamente elencati nel succitato art. 8 del DL.gs 271/99.

Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, deve:

  1. a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
  2. b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
  3. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;
  4. d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;
  5. e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;
  6. f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;
  7. g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6”.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota n. 1

L’art. 6, comma 5, lettera h) dispone tra gli obblighi dell’armatore e del comandante: “informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza”. Ritroviamo quindi un obbligo di informare il lavoratore al quale corrisponde, a carico del lavoratore, un obbligo di attuare le procedure previste per i casi di emergenza.

In tal senso vanno lette le disposizioni dell’art. 11, che al comma 11 prevede: “Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi  le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

  1. a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
  2. b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare”.

Anche in questo caso al diritto di esigere corrisponde un preciso obbligo a carico del lavoratore di eseguire le prestazioni previste per  le situazioni di emergenza in mare e le operazioni di soccorso.

 

 

 

Il lavoratore, quindi, è chiamato ad assumere un ruolo attivo e partecipativo nella costruzione della sicurezza, il che presuppone che vengano assicurate le condizioni necessarie al suo coinvolgimento nelle problematiche della sicurezza. E’  necessario, infatti, che il lavoratore venga messo nelle condizioni di assumere un ruolo attivo nella creazione di un sistema prevenzionale efficace ed efficiente, assicurandogli:

  • coinvolgimento nelle politiche aziendali di sicurezza;
  • sviluppo delle conoscenze tecnico-professionali attraverso una adeguata programmazione informativa e formativa che consenta l’assunzione di comportamenti in sicurezza;
  • elementi utili ad eseguire operazioni e modalità di lavoro in sicurezza, attraverso una specifica e periodica programmazione addestrativa, mirate istruzioni ed esercitazioni pratiche sul corretto utilizzo delle macchine, degli impianti e dei dispositivi individuali e collettivi di sicurezza;
  • messa a disposizione di mezzi idonei alla sicurezza
  • istruzioni precise, addestramento ed esercitazioni pratiche per la corretta gestione delle emergenze, la sopravvivenza ed il salvataggio(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota n. 2

La partecipazione ma soprattutto il coinvolgimento del lavoratore si esprime in particolare nell’affrontare le emergenze in mare: è principalmente nella gestione delle emergenze che il lavoratore è tenuto a collaborare attivamente, diventando protagonista della sua sicurezza e della sicurezza degli altri operatori imbarcati. Perché questo protagonismo si sostanzi è indispensabile che il lavoratore conosca bene le operazioni da svolgere, sappia bene “cosa e come fare” e venga, quindi, adeguatamente istruito e soprattutto addestrato.

 

L’allegato III al DL.gs 298/99 ai punti 4, 5 e 6 prevede che: “Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.

Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o se l'equipaggio comporta cinque o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza.

Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di  esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni.

I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.

 

La normativa speciale di settore, per concludere, vuole  favorire la implementazione di un clima aziendale favorevole alla sicurezza che porti a seguire la strada della partecipazione e collaborazione piuttosto che quella del conflitto.

 

Analizziamo ora le disposizioni del Testo Unico, sempre in ordine agli obblighi del lavoratore e alla sua partecipazione alla sicurezza.

Il testo unico, di cui al DL.gs 81/2008, rivela una impostazione più decisa sulla partecipazione del lavoratore desumibile in primis dalle disposizioni dell’art. 20.

Il primo comma è veramente illuminante in tal senso, laddove dispone:

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

In quel “prendersi cura” della propria salute e sicurezza e di quella degli altri non v’è soltanto un obbligo normativo ma una dimensione intima, personale, responsabile e direi etica della sicurezza, una precisa sollecitazione all’impegno personale di ciascun lavoratore, all’assunzione personale della responsabilità partecipativa che è poi alla base, anzi è espressione della cultura della sicurezza.

 

Il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori alla costruzione del miglioramento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro rappresentano due pilastri fondamentali della sicurezza. Il lavoratore deve comprendere  l’importanza della sua partecipazione attiva ma, nel contempo, il datore di lavoro e la stessa organizzazione aziendale devono coinvolgerlo nelle problematiche e nella conduzione della sicurezza, mettendolo nelle condizioni di concretare il suo necessario impegno partecipativo. Il disposto del 1 comma dell’art. 20 è lapidario in tal senso, laddove prevede che la partecipazione del lavoratore, il prendersi cura della propria e della altrui salute e sicurezza, deve avvenire in conformità alla sua formazione, alle istruzioni ricevute ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

 

Esaminiamo gli altri obblighi del lavoratore elencati nel succitato art. 20 del Testo Unico

Ai sensi del comma 2) del citato art. 20 i lavoratori devono in particolare:

  1. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  3. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose47, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (si evince dal dispositivo anche l’attribuzione di limitati poteri di iniziativa in capo al lavoratore)
  6. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

 

  1. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  2. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  3. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Le disposizioni normative succitate in materia di obblighi del lavoratore vanno correttamente interpretate, evitando la facile tentazione di rovesciare sui lavoratori la responsabilità della organizzazione ed adozione delle misure di sicurezza.

Come si è detto in premessa la posizione di garanzia resta e deve restare in capo al datore di lavoro che ha la primaria responsabilità di mettere in sicurezza l’ambiente di lavoro ed il lavoratore, garantendo allo stesso un posto di lavoro salubre e sicuro; ma è altresì evidente che è difficile fare sicurezza senza la responsabile partecipazione del lavoratore che deve collaborare, innanzi tutto osservando scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione adottate, eseguendo  procedure di lavoro corrette e in sicurezza, partecipando attivamente e responsabilmente alla programmazione informativa, formativa ed addestrativa dell’azienda, assumendo sempre sul lavoro comportamenti corretti e responsabili, segnalando  eventuali discrasie organizzative, non conformità e difetti di funzionamento degli apparati e dei dispositivi.

 

Dott. Giuseppe Gesmundo

Coordinatore gruppo di lavoro “Sicurpesca”