LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85 – SORVEGLINAZA SANITARIA - QUALI NOVITA’ PER IL SETTORE PESCA

LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85 – SORVEGLINAZA SANITARIA - QUALI NOVITA’ PER IL SETTORE PESCA

Carmen Lucia PORTA - AVVOCATO

Ancora novità per la sicurezza nel mondo del lavoro.
La legge 3 luglio 2023, n. 85 ha convertito il DL 4 maggio 2023, n. 48 contenenti “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (Cd. Decreto Lavoro) con le quali il legislatore era già intervenuto sull’impianto normativo del TU dlgs 81/08.
La riforma pone particolare attenzione alla sorveglianza sanitaria che diviene strumento sempre più ampio di tutela del lavoratore.
Andiamo con ordine, cercando di approfondire e commentare le modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza più direttamente attinenti al settore della pesca.

Il DL 4 maggio 2023 n. 48, a parziale modifica del D.LGS. 81/08, ha dedicato particolare attenzione al rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi per attuare i quali ha introdotto interventi urgenti (Capo II, artt. 14-18).
Le novità nel dettaglio:
L'articolo 14 del DL lavoro 48/2023 elenca le modifiche attuate al Testo Unico 81/2008:
articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, modifica della lettera a) comma 1;
articolo 21 “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi” modifica della lettera a) comma 1;
articolo 25 “Obblighi del medico competente” aggiunta delle lettere "e-bis" e "n-bis" al comma 1;
articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” aggiunta della lettera "b-bis" al comma 2;
articolo 71 “Obblighi del datore di lavoro” sostituito il comma 12;
articolo 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” modificato il comma 2;
articolo 73 “Informazione, formazione e addestramento” aggiunto il comma "4-bis";
articolo 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro”, comma 2, modifica della lettera c).
Quanto all’art. 14, è risultato di particolare importanza il nuovo assetto della sorveglianza sanitaria introdotto per mezzo delle modifiche agli artt. 18 e 25 del T.U., con particolare attenzione, per quanto qui di interesse, alle novità strettamente inerenti il settore pesca.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
In base alle modifiche del comma 1, lettera a), il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a "nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28".
Il D.L. 48/2023 amplia la previsione dell’art. 18 T.U. andando ad incidere direttamente sugli obblighi già gravanti sul datore di lavoro e dirigenti, prevedendo che debbano nominare il Medico Competente non solo nei casi già previsti all'articolo 41 del Testo Unico, che non vengono modificati, ma anche in tutti quelli nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, facendo scattare la sorveglianza sanitaria.
Ne deriva la dettagliata scansione (anche temporale) delle incombenze cui devono adempiere datore di lavoro e dirigenti:
• valutazione dei rischi che dovrà involgere tutti i c.d. nuovi rischi strettamente connessi alla trasformazione del mondo del lavoro che vede modificarsi tanto i luoghi in cui le attività vengono svolte, quanto le modalità con le quali viene prestata l’attività lavorativa; si impone al datore di lavoro e dirigenti la “rilettura” al passo con i tempi della prestazione lavorativa, nel rispetto del preminente interesse della tutela della salute del lavoratore;
• nomina del MC laddove ne emerga la necessità a fronte della valutazione dei rischi;
• programmazione e attuazione della sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi costituisce il presupposto della programmazione della sorveglianza sanitaria attuata per mezzo del MC, la cui nomina è espressione dell’ampliamento dei doveri e responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, cui risulta sottratta qualsivoglia discrezionalità.
Se è vero, infatti, che in passato datore di lavoro e dirigenti, una volta assolto l’obbligo di nomina del MC nei casi tassativamente previsti dall’Art. 41 T.U. potevano ulteriormente MA discrezionalmente avvalersi di detta figura ogni qualvolta ritenuto opportuno, alla luce del DL 48/2023 sono tenuti a nominare il MC ogni qual volta i rischi connessi all’ambiente di lavoro ed alla attività lavorativa lo rendano necessario.
E’ evidente che per i datori di lavoro e dei dirigenti la valutazione dei “nuovi” rischi è certamente semplificata dalla collaborazione del MC ove risulti già nominato (ai sensi dell’art. 28 T.U., infatti il documento redatto a conclusione della valutazione …(…)… deve essere munito …(…)… ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, ove nominato e Il cui nominativo dovrà essere espressamente riportato).
Laddove il MC manchi, la valutazione dei rischi compiuta dai soggetti obbligati incontrerà il limite strettamente connesso alla loro competenza, certamente lontana da quella del MC, con la conseguenza che costoro potrebbero non essere in grado di identificare puntualmente tutti i rischi sulla salute insiti nell’attività lavorativa.
E’ ragionevole pensare che datori di lavoro e dirigenti, pur nei casi in cui non abbiano certezza della effettiva sussistenza di eventuali fattori di rischio siano spinti alla nomina del MC a titolo prudenziale, onde sollevarsi da eventuali responsabilità.
Ad ogni modo, laddove venga nominato il MC, a quest’ultimo spetta l’attuazione della sorveglianza sanitaria e di garantire l’affidamento ai lavoratori di compiti adeguati al loro stato di salute e sicurezza (art. 18 lettera c).
Resta da comprendere se il MC di “nuova nomina” possa attuare la sorveglianza sanitaria solo rispetto ai rischi individuati dal datore di lavoro e dal dirigente o, se, in forza delle proprie specifiche competenze, abbia un più ampio margine d’azione nella attuazione della sorveglianza sanitaria ANCHE rispetto a rischi da egli ulteriormente individuabili.
E’ importante comprendere in che modo il DL 48/2023 abbia inciso, innovandola, sulla normativa che disciplina nello specifico il settore pesca, per la quale va fatto necessario riferimento al D.LGS 271/1999 e, solo in subordine, al D.LGS 81/2008.
La nomina del MC (come prevista dal DL 48/23) non ha costituito una novità per il settore pesca, per il quale detta figura risulta essere sempre obbligatoria e non rimessa né alle ipotesi rigidamente normate dall’art. 41 del T.U. richiamate dall’art. 18, né alla “necessità” introdotta dal DL 48/2023.

L’art. 6, comma 5, lett. c), del Dlgs 271/1999 individua tra gli obblighi dell’armatore e del comandante quello di designare il medico competente di cui all'articolo 23.
Dalla lettura della norma si evince che la nomina del MC è un obbligo tout court che non soggiace alla individuazione di ipotesi specifiche, ma deve essere fatta sempre, indipendentemente dalla valutazione dei rischi, data la pericolosità delle condizioni operative e il rischio di malattie professionali che si presume esistere in ogni caso.
Il fine perseguito è la prevenzione.

Stando così le cose, è corretto affermare che, quanto alla nomina del MC, il DL 48/2023 non abbia introdotto innovazioni per il settore pesca, con riferimento al quale l’art. 6 del D.LGS 271/1999 gode di portata ben più ampia di quella dell’art. 18 T.U. come da ultimo modificato, che in ogni caso “limita” la nomina del MC alle sole ipotesi di cui all’art. 41 del T.U. ed a quelle in cui risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Due nuovi obblighi aggiunti per il medico competente che "in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità" (Lettera e-bis) e che “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato" (Lettera n-bis).
Tuttavia non sono state previste sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi in quanto l’art. 58 del T.U. non è stato modificato.
Il giudizio di idoneità formulato dal medico competente, con il DL, viene condizionato dal contenuto della cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal precedente datore, del cui contenuto deve tener conto, potendovi prescindere solo nell’ipotesi in cui il lavoratore non ne sia in possesso (ipotesi, tuttavia, non espressamente contemplata dalla norma ma logicamente desumibile per le ipotesi in cui il lavoratore ne sia privo).

La storia sanitaria del lavoratore diviene essenziale per garantire continuità nella tutela del suo stato di salute sul posto di lavoro.
L’obbligo di cui alla lettera n-bis) regolamenta la facoltà riconosciuta al MC di farsi sostituire ove necessario subordinandola alla sussistenza di gravi e motivate ragioni, all’obbligo di comunicazione scritta al datore di lavoro del nominativo del sostituto, al possesso dei requisiti in capo al sostituto, alla specificazione dell’intervallo temporale della sostituzione in cui verranno svolti gli adempimenti che si rendano necessari.
Non si comprende quali possano essere le gravi e motivate ragioni adducibili né se le stesse siano vagliabili dal datore di lavoro, il quale dal tenore della norma sembrerebbe essere mero destinatario della sola comunicazione del nominativo del sostituto per il tempo da specificare, senza che si sia riconosciuta alcuna discrezionalità valutativa rispetto alle ragioni sottese alla sostituzione.
Ma se davvero così fosse si lascerebbe al MC un arbitrio che mal si concilierebbe con l’importanza del suo ruolo, strettamente legata alla conoscenza di quel determinato ambiente di lavoro.

Si tratta di aspetti che devono trovare specifico chiarimento, che potrebbe giungere con le eventuali modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 48/2023.
Cosa accade con riferimento al settore pesca?
Gli obblighi del MC nel settore pesca sono disciplinati dall’art. art. 23 del d.lgs 271/1999 e tra questi ritroviamo quello di istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale (lettera C).

Rispetto a tale previsione, ha costituito certamente un elemento di novità l’obbligo di cui alla lettera e-bis introdotto dal Dl. 48/2023 inerente la richiesta al lavoratore della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.
Previsione che, pertanto, ha innovato la disciplina del settore pesca.
Così come ha costituito novità l’obbligo di comunicazione del sostituto introdotto dalla lettera n-bis) aggiunto dal DL 48/2023 all’art. 25 del TU.
Si può correttamente affermare, dunque, che anche per il settore pesca il DL ha attuato un effettivo ampliamento degli obblighi del medico competente, certamente più ampi rispetto a quelli disciplinati dal d.lgs 271/1999.

Nulla di nuovo, invece, sul fronte partecipazione del MC alla redazione del documento di rischio.
Dalla lettura sistematica della normativa speciale di settore (d.lgs 271/1999) e delle più recenti disposizioni (DL 48/2023) si evince come non vi sia alcun obbligo per il medico competente di partecipare alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Ai sensi della 271/1999, infatti, l’armatore deve predisporre il piano di sicurezza (art. 6) che deve contenere tra l’altro, la relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonche' il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.

Tale documentazione deve essere redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all’art. 117 del codice della navigazione ovvero da ingegneri navali, maestri d’ascia e calafati iscritti nel registro di cui all’art. 275 del regolamento di attuazione del codice della navigazione.
Nessun obbligo del MC di partecipare alla redazione del documento sulla valutazione dei rischi.
Con il DL 48/2023 la situazione non cambia.
Con il DL, tra i compiti del MC non è stato ricompresa la partecipazione alla redazione del documento di rischio.
Come detto, infatti, in base alle modifiche introdotte dal DL 48/2023 al comma 1, lettera a) dell’art. 18 del TU, il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a "nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28".

Pertanto, la nomina del MC è temporalmente successiva alla redazione del documento sulla valutazione dei rischi.
Si ribadisce, dunque, che per quelle realtà organizzative in cui la nomina del MC era già avvenuta prima della riforma introdotta con il DL 48/2023 (come per il settore pesca che il quale si è detto che la nomina è sempre obbligatoria per effetto del d.lgs 271/1999), l’armatore può avvalersi dell’ausilio di detta figura professionale, restando comunque una mera scelta di opportunità (certamente da suggerirsi).
Per i settori nei quali la nomina del MC non era ancora avvenuta, la partecipazione deve del tutto escludersi in quanto la nomina del MC secondo il DL 48/23 è necessariamente successiva alla redazione del documento di valutazione rischi.
Proseguendo la disamina dell’art. 14 del DL 48/2023 con riguardo alle ulteriori modifiche al T.U. in materia di sicurezza del lavoro si osserva quanto segue.

La modifica dell’art 21 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi” assolve al fine di salvaguardare la sicurezza anche dei lavoratori autonomi dal rischio di cadute dall’alto, principale causa degli infortuni mortali in edilizia; si tratta di una tutela rafforzata con la previsione di sanzioni penali.
Il lavoratore autonomo deve accertare la conformità delle opere provvisionali che utilizzerà per svolgere il proprio lavoro.

L’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” vede l’aggiunta della lettera "b-bis" al comma 2.
Per effetto della modifica gli Accordi Stato-Regioni/P.A. sulla materia devono prevedere anche i controlli sulle attività formative erogate.
I controlli riguardano sia gli erogatori che i destinatari, gli erogatori sono sia i datori di lavoro (per i quali la violazione degli obblighi soggiace all’applicazione di sanzioni) che i soggetti formatori (per i quali invece non è prevista alcuna sanzione).

Con il nuovo art. 71 “Obblighi del datore di lavoro”, cui è stato sostituito il comma 12, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

L’eliminazione dell’inciso “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati” semplifica la procedura poiché nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale dapprima dell’INAIL e in subordine, “trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”, di soggetti pubblici o privati abilitati.

Per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 72 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”. Con la modifica del comma 2 “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione in autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo».
La dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma di qualunque soggetto che prenda a noleggio e che deve sempre attestare l’avvenuta formazione e (ora) anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
Considerato che l’art. 72 riguarda l’uso di attrezzature che espongono il lavoratore a gravi rischi per la sicurezza, la modifica apportata dal DL 48/2023 rafforza le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore incrementando gli obblighi di chi le noleggia o concede in uso.

Art. 73 “Informazione, formazione e addestramento”. E’ stato aggiunto il comma 4-bis ai sensi del quale “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Il nuovo comma pone l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
Art. 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”. Risulta modificato al comma 2, la lettera c): “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione …(…)… c) dell’articolo 71, commi 1,2,4,7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis( NDR: che impone il nuovo obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari)».
Viene rafforzata la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, ai quali trova applicazione la sanzione prevista dalla nuova lettera c) del comma 2per l’ipotesi di violazione dell’obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

Come anticipato in apertura, il decreto legge 48/2023 è stato convertito, con alcune modifiche, nella legge n. 85 del 3 luglio 2023, entrata in vigore a far data dal 4 luglio 2023.
Risultano sostanzialmente confermati in sede di conversione gli articoli 21, 37, 71, 72 e 73 del T.U. come modificati dal DL 48/2023, in quanto oggetto di piccole variazioni che non ne alterano il contenuto.
Soffermando l’attenzione, per quanto qui di interesse, sulla sorveglianza sanitaria, resta confermato il “nuovo” l’art. 18 comma 1, lett. a) del TU, come già modificato dal DL 48/23, che amplia le ipotesi di sorveglianza sanitaria oltre che alle ipotesi espressamente normate anche a quelle in cui risulti necessario a fronte della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Al contrario, risulta ulteriormente modificato il contenuto dell’art. 25, rispetto alla previsione del DL, poiché il medico competente richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciatagli alla “risoluzione del precedente rapporto di lavoro” e non più, come previsto dal DL 48/23, “rilasciata dal precedente datore di lavoro”, previsione quest’ultima evidentemente errata giacchè la cartella sanitaria è rilasciata dal medico competente.
Il MC, una volta documentata l’avvenuta richiesta al lavoratore della cartella sanitaria e che costui non ne è in possesso, dovrà comunque procedere alla formulazione del giudizio di idoneità o meno alla mansione.

Ulteriore novità è che il medico competente non è più tenuto a richiedere la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita di assunzione ma lo fa in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento. È evidente che, a differenza del DL, risulti espressamente disciplinata l’ipotesi della valutazione resa a prescindere dal possesso cartella sanitaria ove non possa essere reperita, così semplificando l’attività del MC che può contare su un indirizzo operativo normato anziché desumibile in via interpretativa (come accadeva con il DL 48/23).
Resta invariato l’art. 25, comma 1, lett. n-bis) come introdotto dal DL 48/23 che ha previsto l’obbligo del MC di nominare un sostituto in caso di suo impedimento per gravi e motivate ragioni, determinando anche l’intervallo temporale della sostituzione, dandone comunicazione scritta al datore di lavoro.

La previsione resta infelice in quanto va considerato che il TU del 81/2008 pone in capo al datore di lavoro o suo delegato il compito di nominare il MC competente.
Pertanto nell’ipotesi in cui il MC che si trovi nella impossibilità di operare per gravi e motivate ragioni scelga un sostituto non gradito al datore di lavoro, quest’ultimo potrà comunque sostituirlo con altro professionista a sua scelta.
Pertanto non si comprende la scelta del legislatore di gravare il MC in carica dell’onere della scelta di un sostituto che potrebbe risultare del tutto disattesa dal datore di lavoro.

E’ evidente, dunque, che In un’ottica di maggiore semplificazione e coordinamento dei ruoli, cui si deve sempre aspirare, sarebbe stato opportuno (oltre che giustamente rispettoso dell’impianto normativo del 81/2008) rimettere direttamente in capo al datore di lavoro la nomina del MC sostituto.
In definitiva, con la riforma diviene centrale la sicurezza e la salute del lavoratore in ogni organizzazione aziendale e non è più solo il legislatore a decidere cosa è necessario per tutelare la salute del lavoratore ma il datore di lavoro, congiuntamente al RSPP e al MC, è tenuto ad assicurare che la salute del lavoratore sia sorvegliata rispetto a tutti i rischi (intesi in senso ampio) connessi alla attività lavorativa che possano costituire fonte di pregiudizio.