La formazione obbligatoria per la salute e sicurezza nell’attività di pesca - scadenzario

Corso base di formazione

Durata minima

Aggiornamento periodicità

Durata aggiornamento

Riferimenti normativi

Formazione di base lavoratori – rischio medio


(1)

4 ore – formazione generale + 8 ore formazione specifica

Totale 12 ore

Ogni 5 anni

6 ore


A. Art. 37 (comma 1, 2 e 12 )del D. Lgs. 81/08

B. Art. 27 Dl.gs 271/99

C. Art.6 Dl.gs 298/99

D. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Formazione specifica comandante (2)

Non definita

Non definita

Non definita

Art. 7 del Dl.gs 298/99

Formazione particolare aggiuntiva per preposto

(3)

8 ore

5 anni

6 ore

A. art. 37, comma 7 Dl.gs 81/2008

B. Accordo 21/12/2011

Formazione Dirigenti

16 ore

5 anni

6 ore

A. Art. 37, comma 7 del DL.gs 81/2008

B. Accordo 21/12/2011

Formazione datori di lavoro (4)

Si attende l’adozione del nuovo Accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs 81/2008



Art. 37, comma 2, lettera a) del Dl.gs 81/2008

Formazione Datore di lavoro SPP

(DL SPP)

Imprese di pesca fino a 20 lavoratori

32 ore

5 anni

10 ore

A. Art. 34 e Allegato II Dl.gs. 81/2008

B. Accordo 223 del 21.12.2011

Formazione RSPP e addetti SPP


Modulo A 28 ore

Modulo B 48 ore

Formazione aggiuntiva Pesca 12 ore

Modulo C per solo RSPP 24 ore

5 anni

20 ore Addetti SPP

40 ore per RSPP

A. Art, 32 Dl.gs 81/2008

B. Art. 14-15-e 16 del Dlgs 271/99

C. Accordo 7/7/2016

Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS

Durata minima

32 ore

Ogni anno

imprese tra 15-50 lav. 4ore


imprese oltre 50 lavoratori 8 ore


A. Art. 37, commi 10, 11 e 12 del Dl.gs 81/2008

B. Art. 16, comma 4 del D.lgs 271/99

Formazione addetti primo soccorso – gruppo A (5)

Durata minima 16 ore di cui 6 di esercitazioni pratiche di primo soccorso

Ogni 3 anni

6 ore

1. Art. 37, comma 9, D.lgs 81/2008

2. Art. 27, comma 1, let. e) D.lgs 271/99

3. Art. 6, comma 1, lett.b) D.lgs 298/99

4. D.M. 388/2003

Formazione addetti antincendio – rischio medio

(6)

Durata minima 8 ore

Di cui 3 di esercitazione pratica

con l’ entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (prevista per il 4 ottobre 2022, la periodicità è fissata ogni 5 anni


5 ore

1. Art. 37, comma 9 e art. 46 del D.lgs 81/2008

2. Art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs 271/99

3. D.M. 10 marzo 1998 Allegato IX

4. Art. 6, comma 1. Lettera a) D.lgs 298/99

5. D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474

Nota (1)

Il monte ore di formazione è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza che per la pesca è associato al livello di rischio medio (cfr allegato 2 all’Accordo 21.12.2011).

Si ricorda che la formazione a distanza in modalità sincrona (videoconferenza) è stata ufficialmente equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza che resta però obbligatoria per l’addestramento o le prove pratiche (cfr art. 9 bis della legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito con modificazioni il DL 24 marzo 2022, n. 24)

Il novellato art. 37 al comma 2 dispone: “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico

del datore di lavoro;

  1. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i

percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità

delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’accordo di cui sopra non è stato ad oggi ancora adottato per cui si applicheranno le disposizioni dell’Accordo ad oggi ancora vigente.

Nota (2)

La formazione del Comandante è prevista dall’art. 7 del Dl.gs 298/99 che, a parte il riferimento ad una formazione approfondita, si limita a tracciare i contenuti formativi principali senza indicazione della durata o del necessario aggiornamento formativo. Il Comandante con i suoi poteri di iniziativa e le sue funzioni anche di controllo in tema di sicurezza a bordo delle navi da pesca può sicuramente associarsi alla funzione di preposto e conseguentemente la sua formazione può rientrare, almeno fino all’adozione del nuovo Accordo, in quella tracciata dall’Accordo del 21.12.2011 ( il comandante dovrebbe quindi frequentare corsi di formazione obbligatoria previsti per i lavoratori (formazione di base generale e formazione specifica) completati con la formazione particolare aggiuntiva prevista per il preposto).

Nota (3)

Il nuovo Accordo previsto dal comma 2 del novellato art. 37 del Testo Unico Sicurezza rivisiterà e modificherà anche la formazione del preposto.

L’art. 37, comma 7-ter, precisa che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Nota (4)

Con le importanti modifiche introdotte all’art. 37 del D.lgs 81/2008, dal Dl 146/2021, convertito con legge 215/202, il datore di lavoro diventa esso stesso un soggetto destinatario di obblighi formativi in quanto deve ricevere “una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, secondo quanto previsto nel nuovo Accordo che doveva essere adottato entro il 30 giugno del 2022. Il nuovo Accordo costituisce quindi un presupposto necessario per l’individuazione dell’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, atteso che solo in questo nuovo Accordo si procederà alla individuazione della durata, dei contenuti formativi minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a suo carico.

Nota (5)

L’art. 1 del D.M. 388/2002 al primo comma dispone: “Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (gruppi A – B – C, con diversa durata dell’attività formativa).

Il comma 2 dispone altresì : “ il datore di lavoro, d’intesa con il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva”.

Considerato che la pesca appartiene ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a quattro riteniamo che essa debba rientrare certamente nel gruppo A, anche laddove il numero dei lavoratori imbarcati sia inferiore a 5.

Nota (6)

Riteniamo che la unità da pesca possa rientrare nella classificazione dei luoghi di lavoro a rischio medio; i contenuti formativi e la durata della formazione sono indicati nell’allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 come modificato dal D.M. 2 settembre 2021 che come precisato entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.

Secondo una parte consistente della dottrina in materia di sicurezza per la formazione dei marittimi si dovrebbe far riferimento piuttosto al D.M. 2 maggio 2017 recante “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo…..”. A riguardo va rilevato che a norma dell’art. 1, comma 2 le disposizioni del decreto in riferimento dovrebbero riguardare il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78 nella sua aversione aggiornata. La convenzione STCW si applica ai marittimi che prestano servizio sulle navi ad eccezione dei marittimi imbarcati sui pescherecci (cfr. art. III, comma 1, lettera b della Convenzione).

Si rende necessaria, quindi, una pronuncia specifica sulla normativa applicabile per la formazione antincendio dei lavoratori della pesca, atteso che il Decreto 2 settembre 2021 all’art. 2, comma 2 dispone testualmente: “ Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e l’art. 62 stabilisce che le disposizioni del Titolo II – Luoghi di lavoro non si applicano ai pescherecci.

Così come previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili esclusi anch’essi, ai sensi dell’art. 62, dall’applicazione del Titolo II, si potrebbe disporre che anche per i pescherecci le disposizioni del nuovo decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli art 4-5 e 6, quindi alla nomina degli addetti, alla formazione ed ai requisiti dei docenti, con contenuti formativi per attività di livello 2 previsti dall’allegato 3 del decreto.

Altra possibile soluzione potrebbe essere l’applicazione del D.M. 2 maggio 2017, limitatamente all’allegato A e Allegato G che disciplinano i contenuti formativi dell’antincendio di base per i marittimi e dell’aggiornamento formativo, tenendo presente che in tal caso la durata minima della formazione è di 15 ore e l’aggiornamento di 8 ore.