La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e sospensione dell’attività nel caso di violazioni

Con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, sono state introdotte, come noto, misure significative in tema di sicurezza del lavoro con numerose e importanti modifiche alla normativa di cui al DL.gs 81/2008, il così detto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (La legge 215 è infatti intervenuta con modificazioni ed integrazioni sugli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 79, e 99 del Testo Unico).

Di particolare rilevanza appaiono le modifiche concernenti la vigilanza (art.13) e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.14), introdotte con i novellati artt. 13 e 14, che ridisegnano le competenze e l’azione degli organi di controllo e quindi i casi nei quali il provvedimento deve essere adottato. In sostanza si tratta di un significativo rafforzamento della vigilanza con conseguente inasprimento dei provvedimenti e sanzioni nei casi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidando all’effetto dissuasivo delle sanzioni il rispetto delle condizioni di sicurezza, piuttosto che puntare sulla sensibilizzazione, sulle azioni di stimolo ad una necessario accrescimento della cultura della sicurezza e di sostegno a politiche aziendali di governo della salute e sicurezza attraverso la implementazione di mirati sistemi di prevenzione e protezione.

La vigilanza è stata rafforzata affiancando alle aziende sanitarie locali competenti per territorio l’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 13, comma 1 : “ La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro…omissis). E’ stato rivalutato quindi il ruolo dell’Ispettorato del lavoro che viene ricollocato nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con conseguenti specifiche competenze nella vigilanza e controllo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, in aggiunta a quelle già previste delle aziende sanitarie locali.

Viene altresì abrogato il comma 2 dell’art. 13 e, con le modifiche ed integrazioni apportate al comma 4 si rafforza anche la promozione ed il coordinamento dell’attività di vigilanza: “ la vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli artt. 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’art. 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo … omissis

Sempre in tema di rafforzamento complessivo dell’attività di vigilanza significativo è l’inserimento del comma 7-bis che recita: “ L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”.

Per quanto attiene il nostro settore va ricordato che a norma del comma 3 dell’art. 13, in attesa di un complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza, restano ferme le competenze delle autorità marittime per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi ed in ambito portuale, tenendo comunque presente che le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato hanno comunque specifiche competenze in ordine alla promozione ed al coordinamento anche delle attività di vigilanza esercitata dalle autorità marittime (c.fr art.13, comma 4, secondo periodo).
Le autorità marittime pur conservando, quindi, le loro precipue competenze per quanto riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi, non hanno a mio avviso poteri di adozione di provvedimenti sospensivi dell’attività che sono attribuiti dal novellato art. 14 esclusivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro ed alle ASL competenti per territorio. Per il nostro settore in conclusione dovrebbe trovare applicazione il disposto del comma 3 del novellato art. 14 del Testo unico laddove si dispone che “l’ispettorato adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo….omissis su segnalazione di altre amministrazioni entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale”.


Nuovo provvedimento di sospensione dell’attività

Con riferimento specifico alla sospensione dell’attività, va precisato che la sospensione, per verità, era una sanzione già prevista dal T.U. Sicurezza ; le modifiche introdotte riguardano in particolare i criteri di applicazione del provvedimento e la sostituzione dell’allegato I che individua le fattispecie di violazione gravi. Entriamo nel merito del nuovo articolato utilizzando le preziose indicazioni contenute nella Circolare INL 3/2021.

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con legge 215/2021, ha infatti sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Finalità del provvedimento e organi competenti
Le finalità del provvedimento sono chiaramente indicate nel comma 1 del nuovo art. 14 laddove si chiarisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e di contrastare il lavoro irregolare”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Il successivo comma 8 stabilisce che lo stesso potere spetta anche “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.

Condizioni per l’adozione del provvedimento

L’art. 14 del T.U. Sicurezza sul Lavoro prevede, infatti, che qualora gli organi ispettivi rilevino una o più tra le “gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro” elencate nella tabella dell’Allegato I del D. Lgs. 81/2008 (Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14) , procedono alla sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione, oltre ad applicare una sanzione pecuniaria (non più “possono” ma “devono”).
Secondo l’attuale disciplina il provvedimento di sospensione è adottato quindi dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per il tramite del proprio personale ispettivo, nell’immediatezza dell’accertamento, e, a norma del comma 8, anche dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. A differenza della previgente formulazione, in cui si rilevava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Resta ferma, per la verità, la possibilità di una valutazione di opportunità almeno in ordine alla decorrenza del provvedimento sospensivo.
La circolare INL in riferimento ben chiarisce, infatti, che nell’adozione del provvedimento sospensivo da parte dell’autorità competente va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. Come riportato in nota alla circolare INL il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare 33/2009, aveva già chiarito a riguardo la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento sospensivo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.

Rispetto alla precedente formulazione, la Legge 215/2021 ha apportato, quindi, importanti modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 per quanto riguarda il Provvedimento di Sospensione che di seguito riassumiamo:

  • La sospensione dell’attività non viene erogata nel caso di una violazione “reiterata” nel tempo; con la nuova formulazione è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica, considerata grave, una sola volta per sospendere nell’immediatezza dell’accertamento, l’attività imprenditoriale. (credo sia utile ricordare che si configurava la reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole). In sostanza, prima delle recenti modifiche introdotte, erano rarissimi i casi in cui si concretava effettivamente la sospensione dell’attività imprenditoriale per grave violazione delle norme antinfortunistiche.
  • Viene sostituito l’allegato I del testo unico con la elencazione tassativa delle violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro considerate gravi.
  • Viene inserita nell’elenco delle “gravi violazioni” la fattispecie di “Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”; ciò rende, quindi, ancora più importante il ruolo della figura del preposto, già interessato, dalla stessa Legge 215/21, in una complessiva revisione della formulazione degli obblighi di controllo e supervisione a suo carico.
Le circostanze che determinano la adozione del provvedimento sospensivo:

  • Una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo (la precedente formulazione prevedeva il 20 per cento), senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. Rispetto alla precedente formulazione va rilevato, altresì, che il momento dell’accesso ispettivo è il momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. La circolare INL a riguardo evidenzia che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.
  • Il provvedimento di sospensione va poi adottato tutte le volte che, a seguito di un controllo da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, tecnici dell’ASL/SPESAL), sia accertata una delle fattispecie di violazione di cui al novellato Allegato I del D.Lgs. 81/2008

Riporto di seguito le fattispecie individuate dall’Allegato I del D. Lgs. 81/2008 come violazioni gravi:
1. Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
3. Mancata formazione ed addestramento.
4. Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
5. Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
6. Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto.
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
12.bis Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Va infine tenuto presente che in caso di violazioni gravi di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 81/2008, al provvedimento di sospensione è associata anche la relativa sanzione pecuniaria, che può variare da Euro 300,00 a Euro 3000,00.


Ambito di applicazione

L’ultimo periodo del comma 1 del novellato art. 14 chiarisce altresì che “ il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione”; in sostanza gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la prescritta sua adozione. In tal senso vale citare anche la nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2012, riportata nella circolare INL, con la il Ministero del Lavoro ha chiarito che "l'effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell'ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.

Sempre nell’ultima parte del comma 1 si dispone che, in alternativa, il provvedimento sospensivo è adottato in riferimento all’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I, sempre che l’accertamento ispettivo non rilevi altre violazioni che comportano l’adozione del provvedimento sospensivo dell’attività, e che, unitamente al provvedimento sospensivo, l’Ispettorato possa imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (si ritiene che lo stesso potere debba essere riconosciuto anche alle ASL territorialmente competenti in forza del disposto del comma 8 del predetto articolo).

Come chiarito nella circolare INL si tratta in particolare di violazioni riferibili e circosrcritte alla posizione del singolo lavoratore e quindi di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

La sospensione, in tal caso, comporta conseguentemente l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato, fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
E’ opportuno precisare a riguardo che trattandosi di violazione non imputabile al lavoratore, permane a carico del datore di lavoro l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione (C.fr art. 14, comma 2, ultimo periodo).
Giova infine rilevare che, nel caso siano accertate più violazioni che comportano l’adozione del provvedimento sospensivo, il personale ispettivo dovrà adottare un unico provvedimento sospensivo dell’attività lavorativa interessata dalle violazioni riscontrate ed in tal caso, comunque, la eventuale revoca del provvedimento potrà adottarsi solo a seguito di una puntuale verifica della avvenuta regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e del pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

A norma del disposto del comma 5 del novellato art. 14 “ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 3 della legge 7 agosto 241”. Il provvedimento sospensivo dovrà, quindi, necessariamente essere motivato con la conseguente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.


La revoca del provvedimento sospensivo

Nell’ipotesi di violazione di una o più delle fattispecie sopra elencate, e conseguentemente di adozione di un provvedimento di sospensione, presupposto per la revoca del provvedimento sospensivo è:

  • La regolarizzazione, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, dei lavoratori, nel caso di sospensione adottata per lavoro irregolare;
  • L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse, nel caso di provvedimento adottato per casi di violazione grave (tassativamente indicata nell’allegato I).
Il Ministero del lavoro in proposito ha chiarito che, per la sorveglianza sanitaria, è necessario dimostrare che è stata effettuata la relativa visita medica o comunque può ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa, sempre che non si tratti di lavoratori per i quali è necessario il giudizio di idoneità alla prestazione lavorativa; mentre per la formazione può ritenersi sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ai fini della eventuale revoca, gli organi procedenti dovranno preventivamente accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
Si ritiene opportuno ribadire che nel caso di unico provvedimento sospensivo adottato a fronte di più violazioni, ai fini della revoca, è da ritenersi necessaria la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate, con il conseguente pagamento di tutte le somme aggiuntive riferibili alle stesse.

Va inoltre segnalato il disposto del comma 10 del novellato articolo 14 per il quale: “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”. In tal caso nel provvedimento deve essere evidenziata la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.
E’ stata infine confermata, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la revoca (C.fr comma 11).

Mi sembra opportuno concludere questa scheda riassuntiva con un richiamo alla estrema necessità di adottare corrette misure di sicurezza e prevenzione per evitare la sospensione dell’attività d’impresa conseguente all’accertamento della violazione grave, che nel nostro settore, caratterizzato da strutturali debolezze anche di redditività, potrebbe rivelarsi devastante.

Dott. Giuseppe Gesmundo

Coordinatore gruppo di lavoro Sicurpesca