Comandante Nave da Pesca

Codice della navigazione - Legge n. 616/62 - D.P.R. n. 435/91 - Lgs. n. 271/99 - D.Lgs. n. 272/99 - D.Lgs. n. 298/99 - D.Lgs. n. 108/05

COMANDANTE NAVE DA PESCA

Il capo dell'equipaggio è il comandante, il quale si trova al vertice dell'organizzazione costituita dalla nave. Il comandante è quindi la posizione, grado, funzione e qualifica apicale di bordo assumendo il comando dell’unità navale.

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave. Art.186 Cod.Nav.

La figura del comandante è una delle più complesse per i suoi aspetti tecnici, privatistici e amministrativi nonché per la vastità dei settori che essa investe.
Le attribuzioni che qualificano dal punto di vista tecnico gestionale la funzione del comando sono:

  • direzione esclusiva della manovra della navigazione;
  • gestione della sicurezza nelle emergenze di navigazione
  • accertamento dell'idoneità della nave;
  • tenuta e conservazione dei documenti e libri di bordo.

Il comandante rappresenta legalmente e processualmente l'armatore nei luoghi in cui questi non è presente o non è presente un suo rappresentante. Il comandante, inoltre, è anche rappresentante del vettore, e cioè di colui che assume l'obbligo di trasportare le cose caricate sulla nave.
Infine, il comandante ha poteri di polizia di sicurezza.

Secondo le disposizioni del codice della navigazione e delle norme che disciplinano la salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca il Comandante ha rilevanti funzioni e obblighi in materia di sicurezza per cui può ben ritenersi che sia una figura che associa insieme le funzioni di direzione e di preposto.

Analizziamo di seguito le rilevanti funzionidel comandante:

Obblighi e adempimenti

Riferimenti normativi:

Legge 612/1962 - D.P.R. n. 435/91 - DL.gs 271/1999 – DL.gs 298/1999 – DL.gs 541/1999 –

D.M. 218/2002 – DL.gs !082005

Il comandante e l'armatore della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:

  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del DL.gs. n. 271/99;
  • designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del DL.gs. n. 271/99;
  • designare il medico competente di cui all'art. 23 del DL.gs. n. 271/99;
  • organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I del DL.gs. n. 271/99 e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
  • informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
  • limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
  • fornireai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
  • informarei lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e per l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente Regolamento di sicurezza adottato con D.P.R. n. 435/91, denominato Regolamento di sicurezza;(1)
  • formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
  • richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
  • tenere a bordodella singola unità navale e aggiornare il Registro degli infortuni, di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 271/99, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
  • garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro e, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
  • permettereai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 271/99;
  • fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali e internazionali, la documentazione tecnica, il manuale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 271/99, la guida di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 271/99 e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
  • attuare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo e impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte (D.Lgs. n. 271/99, art. 6, comma 5).

Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:

  • emettere procedure e istruzioniper l'equipaggio, relative all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;
  • segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo, di cui all'art. 13 del DL.gs. n. 271/99, le deficienze e le anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
  • valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;
  • designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 203 del Regolamento di sicurezza;
  • informare l'armatore e il rappresentante alla sicurezza, di cui all'art. 16 del DL.gs. n. 271/99, nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento e a limitare al minimo i rischi per i lavoratori (ivi, art. 7, comma 1).

Il comandante o il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione coopera insieme all'armatore e al lavoratore marittimo, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro (ivi, art. 8, comma 1, lett. e).

Il comandante affigge a bordo, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana e in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del DL.gs. n. 271/99 (2), con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

  • l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
  • il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del DL.gs. n. 271/99 o dai contratti collettivi in vigore (ivi, art. 11, comma 9).

Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

  • la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;
  • le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare (ivi, comma 11).(3)

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell’art. 5 del DL.gs 108/2005 :

  1. “L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6.
  2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far si' che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.

Il comandante e l'armatore forniscono al servizio di prevenzione e protezione a bordo informazioni in merito:

  • alla natura dei rischi;
  • all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
  • alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
  • ai dati del registro infortuni e malattie professionali (ivi, art. 12, comma 7).

Il comandante collabora con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto dall'armatore (ivi, art. 13, comma 1, lett. a).

L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

  • le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'art. 6, comma 1 del DL.gs. n. 271/99;
  • l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
  • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
  • eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo e all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori (ivi, art. 14, comma 1.

Il comandante valuta d'intesa con il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di prevenzione degli infortuni (ivi, art. 15, comma 1, lett. d).


Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro (ivi, art. 22, comma 2).

Il comandante dell'unità provvede a che il materiale sanitario, di cui al comma 1 dell'art. 24 del DL.gs. n. 271/99, sia sempre disponibile ed è responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni.
Ferma restando tale responsabilità, il comandante della nave può delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione (ivi, art. 24, comma 2).

Il comandante può richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave più vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonché alla stazione costiera che offre assistenza medica (ivi, comma 3).

Il comandante e l'armatore provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:

  • i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
  • le misure e le attività di protezione adottate;
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
  • i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
  • le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
  • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente (ivi, art. 27, comma 1).

Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa (DL.gs. n. 272/99, art. 38, comma 1).

Il comandante ha l'obbligo di denunciare alla autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave (Legge n. 616/62, art. 9, comma 2).

Il comandante richiede all'autorità consolare le visite di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/91 nei porti esteri (D.P.R. n. 435/91, art. 18, comma 3).

Il comandante, il direttore di macchina, l'ufficiale alla sicurezza e un membro dell'equipaggio sono i componenti della commissione che esegue la visita ai servizi di bordo, qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi.
Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero.
Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave (ivi, art. 30, comma).

I piani e i computi di cui al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 435/91 devono essere tenuti a bordo e aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile e ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario (ivi, art. 35, comma 2).

Il comandante sceglie il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco fra gli elementi ritenuti più idonei per il complesso delle qualità morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'art. 212 del D.P.R. n. 435/91 (ivi, art. 92, comma 3).

Il comandante, ovvero, su sua richiesta, l'armatore curerà che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento delle carte e delle istruzioni nautiche previste dall'art. 142 del D.P.R. n. 435/91 (ivi, art. 136, comma 4).

Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione e i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria (ivi, art. 202, comma 1).

Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.
Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave e in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio.
Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio (ivi, art. 203, comma 1).

Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per conservare l'adeguata stabilità della nave (DL.gs. n. 298/99, allegato I e allegato II, comma 1.3).

Al comandante devono essere fornite adeguate istruzioni concernenti la stabilità (cfr. art. 184, comma 3 del D.P.R. 435/1991). Al comandante della nave devono essere fornite, altresì istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio (cfr. art, 63 del D.P.R. 435/1991.

Sempre in tema di stabilità l’art. 7 del DL.gs 298/99 dispone che il comandante deve ricevere una formazione approfondita riguardante in particolare la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca.

Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso (DL.gs. n. 108/05, art. 4, comma 5).

Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie e ai periodi di riposo derivanti dal DL.gs. n. 108/05 siano rispettate (ivi, art. 5, comma 2).

I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro delegati, nel corso delle visite, hanno l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconveniente attinenti le norme del presente regolamento, verificatisi nel corso dell'esercizio(cfr. art. 18, comma 5 del D.P.R. 435/1991

Il comandante, deve conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed

efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramentoanche nelle piu' sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria.(/Cfr. art. 202 D.P.R. 435/1991)

Concludiamo il presente documento sugli obblighi, compiti e adempimenti del Comandante con alcune indicazioni del Testo Unico sicurezza sulla figura e funzioni del preposto, funzioni che, nel caso delle navi da pesca, anche in considerazione del ridottissimo numero di personale imbarcato a bordo, non possono che essere attribuite al comandante.

Il Comandante/Preposto deve:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dareistruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto dilavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività inuna situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzaturedi lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichidurante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolorilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalaretempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  • il comandante/preposto deve infine frequentare adeguati e mirati corsi di formazione secondo le disposizioni dell’art 37 del Testo Unico Sicurezza (Cfr. art 19 del Testo Unico di cui al DL.gs 81/2008).


Gruppo di lavoro Sicurpesca

Coordinamento dott. G. Gesmundo

--------------------------------------------------------
Nota n. 1: occorre fare riferimento anche alle disposizioni di cui al DL.gs 18 dicembre 1999, n. 541 "Istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri", nonché alle disposizioni del D.M. 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"

Nota n. 2: l’allegato 2 del DL.gs 271/99 è stato sostituito dall’allegato al DL.gs 108/2005

Nota n. 3: l’art. 11 del DL.gs 271/99 è stato sostituito dall’art. 3 del DL.gs 108/2005