Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore della pesca marittima, nomina, funzioni e formazione.

 

Premessa

Con riferimento alle unità mercantili e da pesca, il DL.gs 271/99 all’art. 16, rubricato “Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro” disciplina la nomina, le funzioni e la formazione dell’RLS.

 

Nomina

In particolare detto articolo dispone che a bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 (navi mercantili e da pesca), i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Una ulteriore possibilità è quella offerta dal comma 5 dell’art. 16 laddove si dispone che per le navi da  pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra

 

Il contratto collettivo di categoria, in proposito, si limita a ribadire che i lavoratori marittimi eleggono al loro interno il proprio RLS, che resta in carica per tre anni, specificando peraltro che a bordo delle navi da pesca con equipaggi fino a 5 marittimi imbarcati, ovvero ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verrà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori con procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale, rimandando alla contrattazione di secondo livello la previsione delle tutele e agibilità con riguardo alle funzioni conferitegli dalla legge e dal contratto.

 

Il Testo Unico Sicurezza di cui al DL.gs 81/2008 non sembra discostarsi molto dal 271 in ordine alla nomina del RLS. L’art. 47 infatti  riporta che il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene, di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza del lavoro, fatte salve diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

 

In considerazione delle caratteristiche dimensionali delle nostre imprese tralasciamo volutamente ogni annotazione relativa al numero minimo di rappresentanti.

 

Funzioni e competenze

 

Il comma 2 del precitato art. 16 prevede  le funzioni del RLS, specificando che il rappresentante alla sicurezza:

  • collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 anche al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposte  dall'armatore;
  • è consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del RSPP e del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
  • propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali.

Il RLS deve, quindi,  poter  verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute  accedendo alle informazioni ed alla documentazione aziendale sopra citata (art. 6, comma 5, lettera o).

Va precisato altresì che a norma dell’art. 7 del DL.gs  il rappresentante alla sicurezza, unitamente all’armatore deve essere informato  dal Comandante nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori al fine di adottare concordemente le idonee misure di prevenzione e protezione (“consentire ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori”).

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza inoltre partecipa alla riunione periodica per la prevenzione e protezione a bordo che l’armatore deve convocare, a norma dell’art. 14, almeno una volta l’anno per esaminare:

  • le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza;
  • l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
  • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore;
  • eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

A norma dell’art. 15 inoltre il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro deve collaborare con il responsabile della sicurezza per l’espletamento delle funzioni allo stesso responsabile assegnate.

In nome e per conto dei lavoratori imbarcati il RLS può richiedere la visita occasionale di cui all’art. 21 e può richiedere informazioni al medico competente, a norma dell’art. 23, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporre gli stessi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

 

Analizziamo ora le disposizioni del testo Unico in proposito:

Con riferimento al Testo Unico di cui al DL.gs 81/2008 va evidenziato che la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è espressamente indicata, (art. 15),  tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza.

Sempre con riferimento al Testo Unico  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e richiedere, per l’espletamento della sua funzione,  copia del documento di valutazione dei rischi nonché del documento unico di cui all’art. 26 anche su supporto informatico; i predetti documenti vanno consultati in azienda. In particolare il DVR deve essere obbligatoriamente consegnato all'RLS (nella forma concordata: cartacea o informatizzata) e può essere consultato dal RLS esclusivamente in azienda , nel pieno rispetto del segreto industriale.

  

Si ricorda che a norma dell’art.28 del Testo Unico il documento di valutazione dei rischi deve essere sottoscritto, ai soli fini della prova della data, anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Il RLS deve essere preventivamente informato nel caso in cui, a norma dell’art. 34 del T.U. il datore di lavoro intenda svolgere direttamente i servizi di prevenzione e protezione.

Il Rappresentante partecipa alla riunione periodica che il datore di lavoro deve convocare nei casi e per le funzioni previste dall’art. 35 del T.U.

Per una più puntuale indicazione delle funzioni e competenze del rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza è utile far riferimento alle previsioni dell’art.50 del T.U ove si dispone che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

La Formazione del RLS

Per quanto attiene la formazione del RLS va fatto riferimento in primis al disposto dell’art. 16, comma 4, della normativa speciale in materia di sicurezza di cui al DL.gs 271/99 che si limita però ad indicazioni generiche sulla necessità di una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi e sui contenuti formativi indicando che la formazione deve concernere la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Nulla è disposto sulle modalità organizzative e sulla durata della formazione.

La contrattazione collettiva di settore si limita a ribadire la opportunità di una formazione particolare in materia di salute e sicurezza del lavoro per quanto concerne il RLS precisando che per la formazione occorre avvalersi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal contratto.

 

A riguardo occorre necessariamente che dette disposizioni vadano coordinate con quanto disposto dal Testo Unico che oltre alla indicazione della necessità che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi dispone che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Il Testo unico in ogni caso all’art. 48 entra più nel merito dei contenuti formativi disponendo altresì che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. e) valutazione dei rischi;
  6. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. e) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Si fa rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la  disciplina delle modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

Una annotazione particolare va fatta per il rappresentante territoriale (o di bacino) previsto dal contratto collettivo del  settore della pesca marittima la cui nomina e/o designazione deve avvenire con procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale, rimandando alla contrattazione di secondo livello la previsione delle tutele e agibilità con riguardo alle funzioni conferitegli dalla legge e dal contratto.

Detta figura è sicuramente associabile al rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 47, comma 3, chiamato ad esercitare le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante territoriale anche per il testo unico 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con la esplicita previsione che in mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di categoria. Sempre secondo le previsioni del Testo Unico il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore  con obbligo  di aggiornamento annuale di 8 ore.

 

A riguardo si ritiene utile citare un recente interpello (n. 3/2023) in materia di formazione presentato dall’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna.

In particolare l’istanza di interpello verte “sull’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11( La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali) e, in particolare: se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

La Commissione ha ritenuto in conclusione che  l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale”, rinviando sostanzialmente alla contrattazione collettiva la determinazione della durata minima per la validità del corso di formazione.

 

 

Disposizioni generali

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o che dir si voglia rappresentante all’igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro non può subire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e beneficia delle misure di salvaguardia e libertà dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato (art. 16, comma 3, DL.gs 271/99).

In piena sintonia sono le disposizioni del Testo Unico per le quali il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà

riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2, DL.gs81/2008).

 

Conclusione

Nel nostro settore, da quanto sopra argomentato, si evince che ci possono essere tre diverse tipologie di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. il rappresentante eletto direttamente dai lavoratori marittimi imbarcati nel proprio interno
  2. il rappresentante eletto nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra, nei casi previsti dall’art. 16, comma 5.
  3. Il rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori previsto dal contratto collettivo nazionale di settore e da eleggere con procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria.

In ogni caso si tratta di una figura significativa nel contesto della salute e sicurezza che non ha soltanto funzioni di mera rappresentanza dei lavoratori ma anche importanti funzioni propositive e di controllo, quindi di partecipazione attiva alla costruzione della sicurezza a bordo delle unità  di pesca.

Personalmente, in considerazione delle caratteristiche dimensionali delle nostre imprese di pesca e ,nella assoluta maggioranza  dei casi, del ristretto numero di persone imbarcate ritengo più produttiva la nomina di un rappresentante territoriale di bacino, a livello di marineria che ha base logistica in un porto peschereccio, se non a livello compartimentale.

Dott. Giuseppe Gesmundo – Coordinatore