Responsabile alla Sicurezza dell'ambiente di lavoro su Nave da Pesca

Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro viene eletto, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 271/99, dai lavoratori marittimi, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Obblighi e adempimenti

Il rappresentante alla sicurezza:

  • collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 271/99;
  • è consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
  • propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore a bordo;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze e i materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le malattie professionali (art. 16, comma 2).

Il rappresentante della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della sua attività e beneficia delle misure di salvaguardia e libertà dei diritti sindacali previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato (ivi, comma 3). Il rappresentante della sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale e internazionale vigente nel settore e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (ivi, comma 4).

D.Lgs. n. 271/99