Le novità in materia di formazione ed addestramento

Premessa

E’ opinione ampiamente condivisa che per elevare il tasso di sicurezza del settore della pesca bisogna innanzi tutto stimolare una nuova cultura della sicurezza, un clima aziendale stimolante e favorevole alla sicurezza, nel quale tutti gli attori, dal datore di lavoro al semplice marinaio, ben consapevoli dei rispetti ruoli e responsabilità, collaborino alla creazione di un sistema di prevenzione e protezione efficace ed efficiente. Dobbiamo quindi creare le condizioni necessarie a che tutti maturino una corretta percezione del rischio e pericolo e si sentano consapevoli protagonisti della sicurezza, partendo da una piena consapevolezza dei ruoli e delle rispettive competenze, da una rigorosa conoscenza dei loro diritti e doveri e dalla necessità di rispettarli e osservarli nel loro stesso interesse.
Per creare queste condizioni favorevoli alla sicurezza è necessario prioritariamente sviluppare una politica aziendale della sicurezza ed investire nella formazione di tutte le figure professionali che operano nell’azienda ittica, modulando positivamente la corretta percezione del rischio così da condizionare positivamente le scelte ed i comportamenti nella realtà operativa a bordo.
L’esperienza lavorativa e la professionalità acquisita non sempre sviluppano una capacità di corretta e sicura prassi operativa; come da sempre operiamo a bordo non si traduce necessariamente in una prassi operativa coerente con la sicurezza. Bisogna quindi agire sulla formazione, superando però la improduttiva e non risolutiva trasmissione di teorie e norme per privilegiare processi formativi più orientati al saper fare ed al come fare, sviluppando l’apprendimento delle corrette procedure a bordo, della corretta gestione delle emergenze in mare, della corretta esecuzione delle misure di prevenzione e gestione dei rischi.
Solo attraverso un processo formativo continuo potremo evitare comportamenti e procedure contrari alla sicurezza, coinvolgendo pienamente il lavoratore, più consapevole dei suoi ruoli e delle sue responsabilità, nel complessivo sistema aziendale della prevenzione e protezione.


Le novità in materia di formazione

La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2011, ha introdotto significative modifiche al D L.gs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza dl lavoro) con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 37 in materia di formazione.
Come ben specificato nella Circolare INL n.1/2022 del 16 febbraio 2022, l’art. 13 del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni con legge n. 215/2021, ha modificato ed integrato l’art. 37 del DL.gs 81/2008 che, come noto, disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I soggetti destinatari degli obblighi formativi

Le modifiche apportate all’art. 37 del Testo Unico interessano in particolare il Datore di lavoro, il Dirigente e il Preposto, mentre per quanto attiene ai lavoratori le modifiche riguardano principalmente l’addestramento.

Le modifiche che interessano il datore di lavoro, nuovo soggetto destinatario dell’obbligo formativo
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, che testualmente recita “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Il novellato comma 7 dell’art. 37 inserisce, quindi, anche il datore di lavoro tra i soggetti destinatari di obblighi formativi, datore di lavoro che, fino ad oggi, non era soggetto a specifici obblighi formativi, fatto salvo il caso di assunzione in proprio delle funzioni di prevenzione e protezione. In sostanza il datore di lavoro oltre ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 (il datore di lavoro provvede ed assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione) diventa ora anche un soggetto interessato direttamente da obblighi formativi. Il datore di lavoro, secondo il nuovo disposto del comma 7 deve ricevere, al pari di dirigenti e preposti, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri rilevanti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo Accordo Stato - Regioni, che, peraltro, doveva essere adottato entro il 30 giugno, dovrà dare precise indicazioni sulle modalità, durata e sui contenuti formativi dei nuovi percorsi formativi riguardanti il datore di lavoro.
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano è, infatti, a norma del comma 2 dell’art. 37, demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • La durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  • La modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e dei percorsi di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • La modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne il datore di lavoro, in conclusione, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo formativo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare, come sopra citato, non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Il nuovo Accordo previsto entro il 30 giugno, ma non ancora adottato, costituisce condizione essenziale perché possa concretizzarsi l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro per cui fino alla adozione dell’Accordo resta fermo quanto previsto dalla normativa attuale.


Le modifiche che interessano dirigenti e preposti

La precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 già prevedeva obblighi formativi a carico di Dirigente e Preposto, stabilendo che: “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore ha oggi previsto, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina dell’obbligo formativo al nuovo accordo da adottarsi dalla Conferenza.
Il novellato art. 37 del D. Lgs. 81/08, infatti, ora prevede anche per Dirigente e Preposto una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” rimettendone, quindi, come nel caso del Datore di Lavoro, la specifica disciplina al Nuovo Accordo Stato-Regioni.
Con specifico riferimento alla figura del Preposto, per la verità, il nuovo comma 7-ter stabilisce che: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità di aggiornamento almeno biennale, saranno in dettaglio esplicitati nei contenuti del nuovo Accordo che di cui attendiamo l’adozione in sede di Conferenza Stato – Regioni.
Le nuove disposizioni per Preposto e Dirigente, in sostanza, come per la formazione del datore di lavoro, entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, mentre fino ad allora continuano a sussistere gli obblighi formativi a carico di Dirigenti e Preposti come definiti dall’Accordo vigente n. 221 del 21 dicembre 2011.

In assenza del nuovo accordo, ripetiamo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.



Le nuove disposizioni sull’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Una ulteriore novità introdotta nella legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 riguarda l’addestramento; la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, prevede infatti che: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
In sostanza è stata fornita un’indicazione più specifica e organica dell’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza in materia di prevenzione e protezione è stata spesso trascurata o comunque non adeguatamente valutata.
Va ribadita la significativa importanza dell’addestramento che, al pari delle esercitazioni e prove pratiche dovrà necessariamente essere assicurato con modalità in presenza, prevalentemente sul luogo di lavoro. Si ricorda infatti che la formazione a distanza in modalità sincrona (videoconferenza) è stata ufficialmente equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza che resta però obbligatoria per l’addestramento o le prove pratiche (cfr art. 9 bis della legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito con modificazioni il DL 24 marzo 2022, n. 24).

È importante ricordare che le novità in tema di Addestramento dei lavoratori, sono immediatamente applicabili, anche per quanto riguarda il tracciamento delle attività di Addestramento negli appositi registri anche informatici.
Giova infine sottolineare, come specificato nella Circolare INL del 16 febbraio 2022 (circolare n. 1/2022), che la violazione degli obblighi di Addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dalla legge 215/2021, mentre non rileva ai fini sanzionatori il previsto tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative.

Dott. Giuseppe Gesmundo

Coordinatore progetto “Sicurpesca”