Normativa applicabile al settore della pesca marittima in tema di Salute e Sicurezza

Con il D.L. 57 del 12 maggio 2012, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n.101 il legislatore, riconoscendo la specificità del settore e del suo ambiente lavorativo, ha finalmente posto, temporaneamente, fine alla annosa problematica della normativa di sicurezza applicabile al settore della pesca. Con le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, della predetta legge, infatti, è stato modificato il comma 3 dell’art. 3 del Testo Unico Sicurezza (D.lgs 81/2008) : “Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298….omissis.

In sostanza con le predette disposizioni si chiarisce che la normativa applicabile al settore della pesca marittima, in materia di sicurezza, è quella dettata dai Decreti legislativi 271/99, 272/99 e 298/99, oltre alle sole disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 626/1994.

La norma non si presta a fraintendimenti: sono fatte salve le sole disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2, per cui non può convenirsi con chi ancora sostiene la sussistenza del decreto legislativo 626/94, peraltro abrogato a norma dell’art. 304 del D.lgs 81/2008.

Una più puntuale lettura delle norme ci aiuterà a fare maggiore chiarezza:

L’art. 1, rubricato “Campo di applicazione”, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, al comma 2, infatti, dispone:

  1. Nei riguardi ….omissis..dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.»

Il comma 3 dell’art. 3 del Testo Unico fa, quindi, salve le sole disposizioni attuative previste dal succitato articolo: quelle intese ad individuare le particolari esigenze connesse ai servizi espletati a bordo delle navi.

Come sopra detto, peraltro, l’art. 304 del Testo Unico, in tema di abrogazioni, ha abrogato diverse disposizioni normative tra cui, appunto, il decreto legislativo 626/1994 :

Art. 304, comma 1, lettera a): Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

  1. …omissis,, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626….omissis

La disposizione va letta, a mio avviso, unitamente a quanto disposto dal successivo comma 3 che testualmente recita: “Fino all’emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

Da tutto quanto sopra succintamente riportato si evince con chiarezza che, in tema di salute e sicurezza, per quanto attiene il nostro settore, bisogna far riferimento, almeno fino alla adozione del previsto decreto contenente le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra le disposizioni del Testo unico e la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in primis alle disposizioni della normativa speciale di settore riportata nei tre decreti di cui sopra, osservando inoltre le sole disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 626.

Tutto quanto sopra chiarito resta da risolvere la problematica della eventuale applicazione delle disposizioni normative del Testo Unico in materia di sicurezza, di cui al DL.gs 81/2008 anche al nostro settore. Non può negarsi a riguardo che quanto sopra riportato non esclude, però, la necessità di osservare, laddove necessario, anche le disposizioni del testo unico, ovviamente tenendo conto delle effettive esigenze e specificità anche organizzative del nostro settore. In tal senso va letto il disposto dell’art. 3, comma 2 primo periodo che testualmente recita:Nei riguardi ------------omissis----- dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative --------------------omissis

A dare soluzione ai dubbi in proposito va fatto riferimento anche a quanto disposto dal succitato comma 3 dell’art. 304 del Testo Unico laddove si chiarisce che ( a seguito della abrogazione del D.Lgs 626/1994), “Fino all’emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

Per concludere:

Il decreto legislativo 271/99, come chiaramente specificato all’art. 1, ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi e quindi potrebbe rientrare perfettamente tra le disposizioni attuative dell’art. 1 del D.lgs 626/94 a cui fa riferimento il menzionato art. 3, comma 3, del Testo Unico.

Il D.lgs 298/1999, come specificato all’ art. 1, ha un preciso campo di applicazione: “Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.

Lo stesso articolo al secondo comma fa esplicito rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, stabilendo che dette disposizioni si applicano al settore di cui al comma 1(quindi alle navi da pesca), fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

La citata disposizione del comma 3 dell’art. 304 del Testo Unico (D.lgs 81/2008) però prevede che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii devono intendersi riferibili alle corrispondenti norme dello stesso Testo Unico.

Sulle navi da pesca, in conclusione, si devono osservare, in primis:

  • le disposizioni specifiche dettate dal D.lgs 298/99, mentre, per tutto quanto non specificamente disposto dal predetto decreto, si deve far riferimento specifico
  • al decreto legislativo 271/99, che ha adeguato la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro alle peculiarità e quindi alle particolari esigenze dei servizi espletati sulle navi,
  • alle disposizioni attuative dell’art. 1 del D.lgs 626/94
  • e in ultimo, per quanto non specificatamente previsto dalle norme di cui sopra e, per quanto applicabili, tenendo, in ogni caso, ben conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle navi da pesca, alle disposizioni del Testo Unico, fatta eccezione del titolo II (1) e ovviamente di quanto specificatamente riferibile ad altri settori lavorativi.

Il coordinatore del Gruppo di lavoro SICURPESCA

Dott. Giuseppe Gesmundo

Nota 1:

per espressa previsione dell’art. 62 del Testo Unico le disposizioni del Titolo II del D.Lgs 81/2008 non si applicano….omissis…alle navi da pesca….(né poteva essere altrimenti data la specificità del settore e del suo ambiente di lavoro)