Riferimenti normativi alla informazione e formazione

I riferimenti normativi alla informazione, formazione ed addestramento nel nostro settore

Accingendosi ad una pianificazione dell'attività formativa è preliminarmente opportuno analizzare i diversi riferimenti normativi in materia di informazione, formazione e addestramento previsti dalla legislazione di sicurezza applicabile alla attività di pesca.

Analizziamo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 298/99, recante Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”:

  • L'art. 3, comma 2, lettera g) tra gli obblighi dell'armatore prevede in particolare l'obbligo di dare disposizioni a chegli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto (ci troviamo di fronte ad una disposizione innovativa che sembra anticipi le attuali indicazioni sulla necessità della gestione di quegli eventi che non causano lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo e che vanno sotto il nome di “mancato infortunio” o “near miss”).
  • L'art. 5, con riferimento alla Informazione dei lavoratori prevede chele informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ( oggi dovremo far riferimento all'art. 36 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati, devono essere comprensibiliper tutti i lavoratori (va precisato che a seguito della abrogazione del DL.gs 626/1994 disposta dall'art. 304, comma 1 del DL.gs 81/2008 ogni rinvio ad articoli del decreto 626/94 si deve intendere come riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto 81/2008 (cfr. art. 304, comma 3)).
  • L'art. 6, con riferimento alla Formazione dei lavoratori prevede che, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,(oggi si dovrebbe far riferimento all'art. 37 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
    • per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474 (Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;
    • per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
    • in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale (a riguardo va precisato che non risulta ancora emanato il previsto decreto, che doveva essere adottato entro il 31 marzo 2000, finalizzato a definire la durata ed i contenuti minimi di detta formazione)(Cfr. art. 6, comma 2).
  • L'art. 7, con riferimento alla Formazione del comandante della nave da pesca,prevede che l'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
    • a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
    • b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
    • c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.


Analizziamo le previsioni, sempre in tema di informazione, formazione e addestramento, del decreto legislativo 271/99 recante: “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”:

    • L'art. 5, con riferimento alle misure generali di tutela, prevede:
      1. la informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo; (si tratta di una disposizione innovativa che anticipa di molto le più moderne indicazioni sulla necessità di coinvolgere direttamente i lavoratori nella politica aziendale di costruzione della sicurezza e nella strutturazione di un efficace sistema aziendale di prevenzione e protezione);
      2. le istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.
    • L'art. 6, in ordine agli Obblighi dell'armatore e del comandante, dispone che l'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
      1. informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
      2. informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435(Regolamento di sicurezza della navigazione);
      3. formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione.
    • L'art. 16 dispone che il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    • L'Art. 27, in tema di Informazione e formazione dei lavoratori marittimi, si dispone che l'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
      • i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
      • le misure e le attività di protezione adottate;
      • i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
      • i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
      • le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
    • Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'armatore deve assicurare che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo e che la formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
    • Giova infine rilevare che l'Allegato III al DL.gs 298/99, con riferimento alle prescrizioni minime di sicurezza e salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e sopravvivenza, dispone che “tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e istruiti in previsione di qualsiasi emergenza e che ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare, adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati in tali operazioni. I lavoratori, infine, devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo”.
    • In ultimo va considerato l'allegato I del DL.gs 271/99 nel quale, con riferimento ai fattori di fatica, si dispone che “è essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarità con le procedure operative della nave e il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato importante nella prevenzione della fatica; infine lo stesso allegato evidenzia l'importanza che la Direzione della nave riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità, consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, e come tutto ciò può portare problemi alla sicurezza.
    • Nei decreti legislativi 271 e 298 sono previste disposizioni sulla nomina e sulle funzioni degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ma nulla si dispone sulla loro formazione. Occorre quindi a riguardo, per quanto attiene la formazione, fare necessariamente riferimento alle disposizioni del DL.gs 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro) ed in particolare all'articolo 32 di detto decreto e conseguentemente all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

    La normativa di cui ai decreti legislativi 271 e 298 del 1999 contiene, come abbiamo sopra rilevato, diverse prescrizioni in ordine alla attività di informazione, formazione e in particolare di addestramento anche se, per la verità, nulla si dispone per quanto riguarda la formazione degli RSPP e degli Addetti ai servizi di prevenzione e protezione come pure nulla si dispone con riguardo alle modalità, durata e contenuti della formazione dei lavoratori e dei comandanti. Per questi aspetti dobbiamo, quindi, necessariamente far riferimento alle disposizioni del Testo Unico (DL.gs 81/2008) e ai relativi Accordi Stato Regioni (Accordo 221/2011 per la formazione dei lavoratori, dirigenti e dei preposti, Accordo 223/2011 per la formazione del Datore di lavoro che assume le funzioni del servizio di prevenzione e protezione e infine Accordo 128/2016 per la formazione degli RSPP e addetti SPP)

    In allegato riportiamo un utile scadenziario

    Corso base di formazione

    Durata minima

    Aggiornamento periodicità

    Durata aggiornamento

    Riferimenti normativi

    Formazione di base lavoratori – rischio medio


    (1)

    4 ore – formazione generale + 8 ore formazione specifica

    Totale 12 ore

    Ogni 5 anni

    6 ore

    A. Art. 37 (comma 1, 2 e 12) del D. Lgs. 81/08

    B. Art. 27 Dl.gs 271/99

    C. Art.6 Dl.gs 298/99

    D. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

    Formazione specifica comandante (2)

    Non definita

    Non definita

    Non definita

    Art. 7 del Dl.gs 298/99

    Formazione particolare aggiuntiva per preposto

    (3)

    8 ore

    2 anni

    6 ore

    A. art. 37, comma 7 Dl.gs 81/2008

    B. Accordo 21/12/2011

    Formazione Dirigenti

    16 ore

    5 anni

    6 ore

    A. Art. 37, comma 7 del DL.gs 81/2008

    B. Accordo 21/12/2011

    Formazione datori di lavoro (4)

    Si attende l'adozione del nuovo Accordo di cui all'art. 37, comma 2, del D.lgs 81/2008



    Art. 37, comma 2, lettera a) del Dl.gs 81/2008

    Formazione Datore di lavoro SPP

    (DL SPP)

    Imprese di pesca fino a 20 lavoratori

    32 ore

    5 anni

    10 re

    A. Art. 34 e Allegato II Dl.gs. 81/2008

    B. Accordo 223 del 21.12.2011

    Formazione RSPP e addetti SPP


    Modulo A 28 ore

    Modulo B 48 ore

    Formazione aggiuntiva Pesca 12 ore

    Modulo C per solo RSPP 24 ore

    5 anni

    20 ore Addetti SPP

    40 ore per RSPP

    A. Art, 32 Dl.gs 81/2008

    B. Art. 14-15-e 16 del Dlgs 271/99

    C. Accordo 7/7/2016

    Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - RLS

    Durata minima

    32 ore

    Ogni anno

    imprese tra 15-50 lav. 4ore

    imprese oltre 50 lavoratori 8 ore

    A. Art. 37, commi 10, 11 e 12 del Dl.gs 81/2008

    B. Art. 16, comma 4 del D.lgs 271/99

    Formazione addetti primo soccorso – gruppo A (5)

    Durata minima 16 ore di cui 6 di esercitazioni pratiche di primo soccorso

    Ogni 3 anni

    6 ore

    1. Art. 37, comma 9, D.lgs 81/2008

    2. Art. 27, comma 1, let. e) D.lgs 271/99

    3. Art. 6, comma 1, lett.b) D.lgs 298/99

    4. D.M. 388/2003

    Formazione addetti antincendio – rischio medio

    (6)

    Durata minima 8 ore

    Di cui 3 di esercitazione pratica

    con l' entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (prevista per il 4 ottobre 2022, la periodicità è fissata ogni 5 anni


    5 ore

    1. Art. 37, comma 9 e art. 46 del D.lgs 81/2008

    2. Art. 27, comma 1, lettera e) del D.lgs 271/99

    3. D.M. 2 settembre 2021

    4. D.M. 2 maggio 2017

    5. Art. 6, comma 1. Lettera a) D.lgs 298/99

    6. D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474

    Formazione per la gestione delle emergenze sopravvivenza e salvataggio (uomo in mare, incendio a bordo, abbandono nave)

    Teorica/ addestramento

    Esercitazioni periodiche




    DL.gs 271 artt.6 e 27

    DL.gs 298/99 art. 6

    D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474

    D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

    D.M. 2 maggio 2017 (Allegato A)

    Formazione /addestramento impiego apparecchiature e attrezzaturedi trazione, (7)

    formazione /addestramento

    Non definita

    Non definita

    DL.gs 271/99 art.6

    DL.gs 298/99 art. 6

    Nota (1)

    Il monte ore di formazione è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza che per la pesca è associato al livello di rischio medio (cfr allegato 2 all'Accordo 21.12.2011).

    Si ricorda che la formazione a distanza in modalità sincrona (videoconferenza) è stata ufficialmente equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza che resta però obbligatoria per l'addestramento o le prove pratiche (cfr art. 9 bis della legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito con modificazioni il DL 24 marzo 2022, n. 24)

    Il novellato art. 37 al comma 2 dispone: “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

    • a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    • b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

    L'accordo di cui sopra non è stato ad oggi ancora adottato,anche se predisposto in bozza finale, per cui si applicheranno le disposizioni dell'Accordo ad oggi ancora vigente.


    Nota (2)

    La formazione del Comandante è prevista dall'art. 7 del Dl.gs 298/99 che, a parte il riferimento ad una formazione approfondita, si limita a tracciare i contenuti formativi principali senza indicazione della durata o del necessario aggiornamento formativo. Il Comandante con i suoi poteri di iniziativa e le sue funzioni anche di controllo in tema di sicurezza a bordo delle navi da pesca può sicuramente associarsi alla funzione di preposto e conseguentemente la sua formazione può rientrare, almeno fino all'adozione del nuovo Accordo, in quella tracciata dall'Accordo del 21.12.2011 ( il comandante dovrebbe quindi frequentare corsi di formazione obbligatoria previsti per i lavoratori (formazione di base generale e formazione specifica) completati con la formazione particolare aggiuntiva prevista per il preposto).


    Nota (3
    )

    Il nuovo Accordo previsto dal comma 2 del novellato art. 37 del Testo Unico Sicurezza rivisiterà e modificherà anche la formazione del preposto.

    L'art. 37, comma 7-ter, precisa che: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

    Nota (4)

    Con le importanti modifiche introdotte all'art. 37 del D.lgs 81/2008, dal Dl 146/2021, convertito con legge 215/202, il datore di lavoro diventa esso stesso un soggetto destinatario di obblighi formativi in quanto deve ricevere “una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, secondo quanto previsto nel nuovo Accordo che doveva essere adottato entro il 30 giugno del 2022. Il nuovo Accordo costituisce quindi un presupposto necessario per l'individuazione dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, atteso che solo in questo nuovo Accordo si procederà alla individuazione della durata, dei contenuti formativi minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a suo carico.


    Nota (5)

    L'art. 1 del D.M. 388/2002 al primo comma dispone: “Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (gruppi A – B – C, con diversa durata dell'attività formativa).

    Il comma 2 dispone altresì : “ il datore di lavoro, d'intesa con il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva”.

    Considerato che la pesca appartiene ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a quattro riteniamo che essa debba rientrare certamente nel gruppo A, anche laddove il numero dei lavoratori imbarcati sia inferiore a 5.


    Nota (6)

    Riteniamo che la unità da pesca possa rientrare nella classificazione dei luoghi di lavoro a rischio medio; i contenuti formativi e la durata della formazione sono indicati nell'allegato IX al D.M. 10 marzo 1998 come modificato dal D.M. 2 settembre 2021 che è entrato in vigore il 4 ottobre 2022.

    Secondo una parte consistente della dottrina in materia di sicurezza per la formazione dei marittimi si dovrebbe far riferimento piuttosto al D.M. 2 maggio 2017 recante “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo…..”. A riguardo va rilevato che a norma dell'art. 1, comma 2 le disposizioni del decreto in riferimento lo stesso dovrebbero riguardare il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78 nella sua aversione aggiornata. La convenzione STCW si applica ai marittimi che prestano servizio sulle navi ad eccezione dei marittimi imbarcati sui pescherecci (cfr. art. III, comma 1, lettera b della Convenzione).

    Si rende necessaria, quindi, una pronuncia specifica sulla normativa applicabile per la formazione antincendio dei lavoratori della pesca, atteso che il Decreto 2 settembre 2021 all'art. 2, comma 2 dispone testualmente: “ Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e l'art. 62 stabilisce che le disposizioni del Titolo II – Luoghi di lavoro non si applicano ai pescherecci.

    Così come previsto per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili esclusi anch'essi, ai sensi dell'art. 62, dall'applicazione del Titolo II, si potrebbe disporre che anche per i pescherecci le disposizioni del nuovo decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli art 4-5 e 6, quindi alla nomina degli addetti, alla formazione ed ai requisiti dei docenti, con contenuti formativi per attività di livello 2 previsti dall'allegato 3 del decreto.

    Altra possibile soluzione potrebbe essere l'applicazione del D.M. 2 maggio 2017, limitatamente all'allegato A e Allegato G che disciplinano i contenuti formativi dell'antincendio di base per i marittimi e dell'aggiornamento formativo, tenendo presente che in tal caso la durata minima della formazione è di 15 ore e l'aggiornamento di 8 ore.


    Nota ( 7 )

    Il comma 2 dell'art. 6 del DL.gs 298/99 prevede la adozione, entro il 31 marzo del 2000, di un decreto interministeriale finalizzato a definire la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c; ad oggi detto decreto non risulta sia stato adotta-