Ulteriori modifiche al T.U. Sicurezza – Dispositivi di protezione individuale

Dopo la Legge 215/21, ulteriori modifiche sono state apportate al D.Lgs 81/2008 con la adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della Direttiva 89/656/CEE, per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature/Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) durante il lavoro.

In particolare il succitato provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva n. 2019/1832/UE.

Importanti sono le modifiche apportate rispetto al precedente Allegato VIII del D. Lgs. 81/08, ora come detto, sostituito dall’Allegato I del D. I. 20/12/2021.

E’ utile evidenziare che il novellato allegato contiene una serie di tabelle che, in base alla valutazione dei rischi, indicano se sia necessario l’utilizzo di determinati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per quale settore lavorativo e quali caratteristiche debbano avere, in conformità alle disposizioni della Direttiva. Significative, per quanto ci riguarda, sono le tabelle che evidenziano i rischi per i quali, nel nostro settore, sono necessari determinati dispositivi di protezione.
In allegato pubblichiamo quindi il Decreto Interministeriale con il relativo nuovo allegato

Dott. Giuseppe Gesmundo
Coordinatore progetto “Sicurpesca”