ancora sulla responsabiita' del datore di lavoro

27/01/2023


Da fonte Punto Sicuro

Una interessante decisione della Cassazione (Cassazione Sez. III, Sentenza 37564 del 15 ottobre 2021) ci consente una precisazione  sulla responsabilità del datore di lavoro.

La suprema Corte, con la decisione sopra riportata, ribaltando una sentenza del Tribunale, ha dichiarato non  punibile il datore di lavoro per non avere vigilato che i lavorati utilizzassero i dispositivi di sicurezza prescritti e quindi rispettassero gli obblighi di sicurezza posti a loro carico,  atteso che lo stesso aveva dimostrato di aver regolarmente provveduto a nominare il preposto sul quale, a norma dell’art. 19 del DLgs 81/2008, gravano gli stessi obblighi di vigilanza e controllo.

In  sostanza la decisione della suprema Corte consente di far chiarezza sulla responsabilità del datore di lavoro che non può essere sanzionabile con contravvenzione per  omessa vigilanza sul rispetto degli obblighi   di sicurezza  posti  a carico dei  lavoratori  laddove, come nel caso di specie, lo stesso  abbia  regolarmente provveduto alla nomina del preposto, sul quale gravano, appunto, le funzioni di vigilanza e controllo sul posto di lavoro, ex  art. 19 del Testo Unico,  e dimostrato  la presenza  sul  luogo di lavoro dello  stesso preposto.

Per quanto riferibile al nostro settore va precisato che l’art. 6 del DL.gs 271/99 pone a carico dell’armatore l’obbligo di “richiedere  l'osservanza, da parte dei lavoratori marittimi, delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione “ (1).

In sostanza detta disposizione “combinata” con il disposto del successivo art. 8 che pone a carico del lavoratore l’obbligo di “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore”(2) ci consente di affermare che sussiste anche per l’armatore, quale datore di lavoro, un obbligo di vigilanza e controllo sui lavoratori in ordine al rispetto degli obblighi di sicurezza posti a loro carico, ivi compreso anche il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. E’ altresì evidente che detta funzione di vigilanza se non viene assunta direttamente, come nel caso di armatore imbarcato, ai fini di un esonero di responsabilità, può essere delegata al Comandante ovvero ad altro personale a cui attribuire la funzione di preposto, con gli obblighi di vigilanza e controllo ad esso attribuiti a norma dell’art. 19 del DL.gs 81/92.

 

 

Nota n. 1 : (Cfr art. 6, comma 5, lettera l) DL.gs 271/99).

 

Nota n. 2: (Cfr  art. 8, comma 1, lettera c) DL.gs 271/99).