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Coordinamento tra la normativa in materia di sicurezza per il settore navi da pesca con le disposizioni del Testo Unico
18/12/2025
La legge 10 novembre 2025, n. 167 recante: ”Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”, all'art. 21 ripropone il necessario coordinamento della normativa speciale di settore (DL.gs 271 e 298/99, in materia di sicurezza, con le disposizioni del DL.gs 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza).
L'art. 21, infatti, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si tratta di una disposizione che ripropone, sostanzialmente, quanto già disposto dall'art. 3 del Testo Unico in materia di sicurezza (DL.gs 81/2008), con la sola differenza che il coordinamento dovrà avvenire con decreto legislativo e non più con decreti interministeriali come previsto dall'art. 3 del DL.gs succitato (l'ultima parte del comma 2 dell'art. 3, infatti, riporta testualmente: “Con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della Legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298”).
La norma parla ancora di coordinamento e quindi non si tratta di uniformare la normativa di sicurezza per il settore navi da pesca alle disposizioni del Testo Unico ma di rendere coerenti le disposizioni in materia di sicurezza, atteso che non può non tenersi conto delle specificità del settore e della attività della pesca marittima, nonché del particolare ambiente di lavoro ma anche dell'ambiente mare nei quali detta attività si esercita.
Del resto lo stesso art. 3 del testo unico specifica, al secondo comma, che nei riguardi….omissis… dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative….omissis…
Va peraltro evidenziato che lo stesso art. 21 della legge in riferimento, al comma 2 specifica i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega, indicando espressamente alla lettera a) “coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi;
e alla lettera e) “applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi”.
Tener conto delle peculiarità e specificità del settore pesca marittima, degli ambiti lavorativi nei quali la attività di pesca si esercita, dei deboli contesti organizzativi delle imprese di pesca è una condizione essenziale che va perseguita e realizzata.
In ultimo va evidenziato il disposto del comma 5 del precitato art. 21 per il quale le disposizioni dei dl.gs 271 e 298 del 1999 restano in vigore fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi di coordinamento, confermando sostanzialmente quanto già disposto dall'art. 3, comma 3 del Testo Unico (DL.gs 81/2008).
In allegato rendiamo disponibile uno stralcio dell'art. 21 della legge 167/2025
