La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo al numero massimo di partecipanti ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

29/05/2024


La Commissione interpelli, con Interpello 2/2024, ha risposto ad un quesito presentato dall'Università “Federico II” di NAPOLI, in ordine al numero massimo di partecipanti ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza al lavoro, sulla base del disposto dell'Allegato A, punto 5-bis dell'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori.

L'Accordo in riferimento, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, al punto 5-bis, dell'Allegato A, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

La Commissione dopo un circostanziato richiamo alle diverse disposizioni in materia di formazione dei lavoratori (art. 37 del DL.gs 81/2008, Accordo Stato Regioni rep. 121 del 21 dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni Rep. n.128 del 7 luglio 2016) ha ribadito che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, “non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall'allegato V dell'Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Il punto 12.8, sopra richiamato, rubricato “Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, testualmente dispone: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità

Va comunque tenuto presente che lo stesso Accordo Stato Regioni del 2011, all'Allegato A, punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, aveva disposto che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Si ritiene utile precisare a riguardo che, per quanto attiene la formazione per addetti antincendio, il numero massimo di discenti non potrà essere superiore a 30 unità per ciascun docente per le lezioni teoriche ed a 10 unità per ciascun docente per le lezioni pratiche ( indicazioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco)

Lo stesso criterio andrebbe a mio avviso seguito per tutti i corsi di formazione nei quali sono previste prove pratiche, addestramento e/o esercitazioni.

In allegato Interpello 2/2024

G.Gesmundo

Coordinatore gruppo di lavoro “Sicurpesca”