la formazione in materia di sicurezza del lavoratore straniero nella pesca marittima

la formazione in materia di sicurezza del lavoratore straniero nella pesca marittima

27/11/2025


Pesca Marittima – La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore straniero

Prendiamo spunto da un interessante articolo apparso su Punto Sicuro, per approfondire la problematica della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore straniero imbarcato su unità da pesca.

Per affrontare la problematica della formazione del lavoratore straniero nella pesca , marittima, anche alla luce delle previsioni del nuovo Accordo Stato Regioni (Rep. atti n. ), occorre far riferimento principalmente alle disposizioni del Testo Unico (Dl.gs 81/2008) che all'art. 36, comma 4, dispone: “ Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.

L'art. 37 al comma 1 inoltre dispone : “ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”.

Lo stesso articolo al comma 13, in maniera più incisiva, dispone che “nel caso in cui la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Per quanto invece direttamente riferibile alla normativa speciale del nostro settore, va fatto riferimento alle previsioni dell'art. 27 del Decreto legislativo 271/99 che al comma 2 dispone ugualmente: “L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.

Illuminante a riguardo è il disposto del punto 4.3.2 dell'allegato I al DL.gs 271 laddove si fa riferimento all'importanza che la Direzione della nave “riconosca le problematiche che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unita', consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio, isolamento sociale, culturale e religioso, con conseguenti problemi alla sicurezza.

Va pure citato il disposto dell'art. 5 del DL.gs 298/99 che puntualizza :”Le informazioni che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori”.

L'esigenza della comprensibilità dei contenuti informativi e formativi è stata, quindi, più volte ribadita dal legislatore in quanto anche il lavoratore straniero, imbarcato su pescherecci, deve poter comprendere le informazioni e la formazione ricevuta ( una formazione non può, infatti, in alcun modo dirsi sufficiente ed adeguata se non è comprensibile anche dal lavoratore straniero che deve, quindi, essere in grado di assimilare le nozioni e informazioni ricevute, conoscendo e comprendendo la lingua veicolare utilizzata o deve essere, necessariamente, supportato con modalità che possano assicurare la comprensione dei contenuti del corso). Non potrà, infatti, mai rivelarsi sufficiente ed adeguato un percorso formativo rivolto a lavoratori stranieri se questi non sono in grado di conoscere e comprendere la lingua veicolare utilizzata o non sono messi in grado di comprenderne i contenuti formativi.

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 ha puntualmente dato piena attuazione al disposto dell'art. 37, comma 13, del Testo Unico ribadendo, al punto 2.1 della parte IV, testualmente:
“Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.

Il disposto dell'Accordo è chiaro: la formazione erogata ad un lavoratore straniero presuppone una verifica preliminare della conoscenza e comprensione, da parte dello stesso lavoratore, della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Non può a riguardo ritenersi sufficiente una semplice comprensione della lingua veicolare dovendosi ritenere necessaria una buona conoscenza della lingua che consenta non solo di comprendere la formazione erogata ma anche di poter interagire nel contesto formativo.
E' da sottolineare, peraltro, che il nuovo Accordo impone come obbligatoria la verifica di apprendimento che deve consentire di valutare in che misura la formazione erogata sia stata recepita dal lavoratore, e se lo stesso ne abbia assimilato i contenuti formativi, traducendoli in comportamenti e prassi operative in sicurezza nel contesto lavorativo di bordo; ma obbligatoria è anche la verifica di risultato e quindi di efficacia ed adeguatezza della formazione stessa con riferimento agli obiettivi formativi ed alle reali esigenze di sicurezza dell'azienda. Da queste considerazioni si evidenzia ancora di più la esigenza della verifica di comprensione e conoscenza della lingua veicolare, dovendo considerarsi la formazione non come formale adempimento ma come effettivo strumento capace di produrre risultati concreti sul sistema aziendale di prevenzione e protezione (formazione di risultato).

Ne consegue che, anche alla luce di queste necessarie verifiche, si rende vieppiù necessaria una formazione che si riveli sufficiente ed adeguata per tutti i lavoratori, immigrati compresi, che devono poter fruttuosamente assimilare i contenuti formativi. In tal senso si rivela quindi necessaria una verifica preliminare sulle
competenze linguistiche indispensabili a consentire una reale comprensione dei contenuti formativi erogati; in mancanza di dette competenze occorrerà predisporre idonee misure di supporto quali appunto quelle indicate, a titolo esemplificativo, dal nuovo Accordo (presenza di un mediatore culturale o di un traduttore).

La necessaria presenza di lavoratori stranieri nel nostro settore, stante la ormai strutturale carenza di manodopera, rappresenta insieme una opportunità ma anche una criticità che va affrontata e adeguatamente gestita nella organizzazione ed erogazione del percorso formativo. Il lavoratore straniero può altresì rappresentare una possibile criticità anche dal punto di vista comunicativo per coloro che sono chiamati a governare la nave e dirigere e coordinare il lavoro di bordo.

In tal senso si rivela come necessaria, anche nella formazione del Comandante della nave, di cui all'art. 7 del DL.gs 298/99, l'inserimento di un modulo formativo di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori imbarcati nel quale illustrare le tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori con particolare riferimento ai lavoratori stranieri, modulo formativo che il nuovo Accordo ha opportunamente previsto nei contenuti formativi della formazione del preposto.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo al docente del corso di formazione nel caso in cui tra i discenti vi siano lavoratori stranieri.

Come ben specificato nel nuovo Accordo, il docente, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, si pone come “responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la partecipazione e l'interazione. È responsabile della progettazione e dell'erogazione delle unità didattiche assegnate, dell'individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l'erogazione, della predisposizione di materiali didattici e delle modalità di verifica che tengano conto anche dell'eventuale presenza di lavoratori stranieri coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.

Deve ritenersi, quindi, compito del docente la individuazione di strategie e metodologie didattiche più idonee che tengano conto anche della presenza dei lavoratori stranieri che devono essere pienamente coinvolti nei processi formativi.