Cassazione Civile Sent. Sez. 3 - 7 marzo 2022, n. 7355

L'omissione di esami diagnostici costituirono il determinante antecedente causale della successiva omissione del necessario approfondimento della situazione patologica del marinaio, nonostante lo stesso CTU avesse rimarcato l'importanza che i lavoratori marittimi fossero sottoposti ad un attento controllo anche cardiologico”- e perciò ritenendo la stessa Corte, espressamente e inequivocabilmente "censurabile per difetto di prudenza l'operato del medico che aveva omesso l'esecuzione dell'esame ECG.

Erra, per altro verso, il giudice territoriale nel discorrere “di non prevedibilità della causa del decesso, che poteva rimanere misconosciuta alla visita di idoneità o da esaminarsi invece in termini di probabilità secondo i criteri poc'anzi ricordati - in applicazione dei quali il giudizio controfattuale, nel caso di specie, non poteva limitarsi all'accertamento se i normali controlli di routine avrebbero evitato il decesso, ma, spingendosi oltre nella ricostruzione ex ante della catena causale nella fattispecie concreta, estendersi ulteriormente all'indagine circa la probabilità che gli ulteriori esami, indicati con precisione in sede di CTU avrebbero evidenziato o meno le controindicazioni all'imbarco marittimo di un soggetto portatore di una patologia coronarica – per poi formulare (come più correttamente accaduto in sede di giudizio di primo grado) un giudizio logico-presuntivo circa la rilevanza causale delle pur provate omissioni rispetto all'evento.