Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 settembre 2014, n. 18520 - Indennità per gli addetti alla navigazione marittima

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, comma 4, stabilisce che “per gli addetti alla navigazione marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato”.