Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 maggio 2008, n. 11928 - Datore di lavoro e adempimento degli obblighi di sicurezza

Il datore di lavoro, qualora ometta le idonee misure protettive dell'incolumità del lavoratore, non è esonerato da responsabilità anche quando il lavoratore abbia concorso colposamente alla produzione dell'infortunio; l'esonero totale da tale responsabilità per omissione può collegarsi solo a condotte del lavoratore abnormi, imprevedibili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute. Il lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa ha l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente - e pertanto l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza - nonchè il nesso fra l'uno e l'altro, mentre spetta al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.