Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 aprile 2009, n. 8921 - Navigazione marittima, interna ed aerea

Appare evidente da una complessiva lettura del citato D.Lgs. n. 271 del 1999, che esso è calibrato sull'ambiente di lavoro ricollegabile ad una data unità navale e non genericamente al lavoro marittimo. Le funzioni ed i compiti previsti per i vari soggetti presuppongono un dato ambiente di lavoro, vale a dire una determinata nave ed una mansione predeterminata i cui rischi debbono essere valutati.

La definizione di lavoratore marittimo contenuta nel decreto fa riferimento ad un lavoratore che viene attualmente impiegato a bordo di una nave mercantile per svolgere un servizio, o quanto meno una persona ingaggiata nell'equipaggio di una nave per svolgere una determinata funzione. L'obbligo del lavoratore marittimo di sottoporsi ai controlli sanitari presuppone che il lavoratore stesso sia "imbarcato a bordo", vale a dire sia già a bordo della nave o quanto meno sia arruolato nell'equipaggio di una determinata nave.

L'accertamento preventivo, previsto dall'art. 23, comma 6 del citato D.Lgs., presuppone un lavoro cui il lavoratore marittimo è destinato, il che richiede quanto meno la preventiva stipula di un contratto di arruolamento per un determinato natante. Pertanto, per poter esigere la sottoposizione del lavoratore a visita da parte del medico competente, non è sufficiente una continuità del rapporto di lavoro, ossia una messa a disposizione, ma occorre che il lavoratore faccia parte di un equipaggio imbarcato a bordo della nave.