Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 giugno 2019, n. 16173 - Amianto su navi

Il T.U. n. 1124 del 1965, art. 144, prevede che “Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1 (..)";
l'art. 1 include a sua volta nell'assicurazione obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124 del1965 (al n. 11) gli addetti alla navigazione marittima, senza distinzione di mansioni;
la tabella n. 8 allegata a detto T.U. prevede poi genericamente come causa di asbestosi tutte le lavorazioni che comportano l'impiego e l'applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto e si tratta di una definizione generica, onnicomprensiva di tutte le lavorazioni che comportano il contatto nei termini previsti con la sostanza nociva, e ciò a prescindere dalle previsioni normative, quali il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, che impongano per determinati settori l'adozione di cautele specifiche e che non si applichino alla navigazione marittima per le peculiarità che la caratterizzano.

La normativa di riferimento depone univocamente per l'inclusione tra le malattie tabellate dell'asbestosi anche se contratta nella navigazione marittima, ne' sussisterebbero ragionevoli giustificazioni ad un'eventuale esclusione di tale settore di attività.