Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 febbraio 2004, n. 3213 - Responsabilità del datore di lavoro per omessa adozione di idonee misure di sicurezza a tutela del lavoratore

L'adozione di validi parametri di quantificazione ai fini della liquidazione del danno alla salute, in quanto affidata ad un criterio equitativo, non è condizionata dalle indicazioni della parte, le cui deduzioni in materia non valgono ad introdurre nel giudizio di appello un nuovo tema di discussione, soggetto a preclusioni. D'altro canto, il sistema utilizzato dal giudice dell'appello corrisponde alle indicazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità.