Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 dicembre 2018, n. 33556 - Inquadramento del dipendente nominato coordinatore per la sicurezza

La ratio legis di impronta pubblicistica del d.lgs. n. 81/2008, presupponeva in questa figura di coordinatore della sicurezza una effettiva dose di autonomia e di rappresentanza aziendale (tipicamente riferibile alla categoria di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190), nel momento in cui il dipendente incaricato di garantire la sicurezza dei lavori doveva confrontarsi con altri professionisti e terze imprese presenti in cantiere. In altre parole, una elevata facoltà di iniziativa e un ampio grado di autonomia erano insite nella mansione stessa di rendere concreta la sicurezza nel lavoro.

Nella specie si trattava della fase della progettazione delle opere e della loro esecuzione, dove la legge richiedeva l'intervento di un soggetto munito di titolo di studio universitario, con mansioni di coordinamento della sicurezza, in fase decisionale e di realizzazione delle costruzioni, anche nei confronti di terzi estranei all'azienda, e non già della semplice vigilanza di cantiere.