Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2014, n. 23020 - Malattia professionale di un motorista a bordo di navi: prescrizione

È fondata l’eccezione di prescrizione triennale proposta dalla IPSEMA sulla base dell'accertamento che la malattia del lavoratore era stata diagnosticata in termini di certezza nel settembre 1990, che la sua origine professionale era desumibile alla stregua delle normali conoscenze dell'epoca e che pertanto da tale data doveva ritenersi decorrere la prescrizione. Ed invero, secondo la regola generale di cui all'art. 2935 cod. civ., applicabile al caso in esame, “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

In proposito, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 8 luglio 2009 n. 15991, 28 luglio 2004 n. 14249, 23 luglio 2003 n. 11451) l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto ne' il dubbio soggettivo sulla esistenza di quest'ultimo.

Applicando il principio all'ipotesi rappresentata in giudizio dal ricorrente, di una malattia professionale in connessione causale con la sua attività lavorativa di marinaio motorista a bordo di navi mercantili con costante esposizione a fattori di rischio in relazione a traumi acustici, il diritto alla rendita da malattia professionale poteva essere fatto valere fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia poteva ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle effettive valutazioni soggettive dello stesso.