Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 13659 Anno 2020

Premesso che l'art. 1231 cod. nav. è volto a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi viola una disposizione di legge o un regolamento o un provvedimento dell'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, e che pertanto trattasi di norma diretta a recepire sotto l'aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dal legislatore ovvero dalle autorità amministrative competenti rilevante in subiecta materia (Sez. 1, n. 18305 del 13/01/2011 - dep. 10/05/2011, Muia, Rv. 250219), la contestazione mossa agli indagati consiste nella violazione, in quanto sorpresi a praticare la pesca ad oltre 100 miglia dalle coste a bordo di un'imbarcazione munita di licenza a per lo svolgimento della pesca costiera entro le 40 miglia, del limite imposto per lo svolgimento della pesca marittima dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 1639/1968. Risultando pertanto la contestazione del reato di cui all'art. 1231 cod. nav. integrata, nel capo di incolpazione in esame, dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 1639/1968, la questione rimessa all'interprete consiste nella verifica se i citati articoli attengano o meno alla sicurezza della navigazione.

Si osserva che le norme in questione, facenti parte del Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, nell'individuare le varie tipologie di pesca distinguono le imbarcazioni destinate alla pesca professionale in cinque categorie. Orbene, il duplice parametro imposto dal citato art. 8 ai fini dell'attribuzione alla singola imbarcazione della categoria di appartenenza, costituito dalle specifiche dotazioni per la pesca e dall'idoneità alla navigazione, non lascia dubbi sul fatto che, con riferimento a tale secondo profilo, la norma debba intendersi riferita alla sicurezza della navigazione, intesa come tutela sia dai rischi che possano verificarsi a bordo sia da quelli che possano riguardare i rapporti con altre imbarcazioni (cfr. Sez. 3, n. 6543 del 08/04/1992 - dep. 29/05/1992, Pagan, Rv. 190464; Sez. 3, n. 2325 del 13/01/1992 - dep. 03/03/1992, Marchetto, Rv. 189170), posto che l'abilitazione a solcare mari più o meno profondi e conseguentemente più o meno distanti dalla fascia costiera investe necessariamente la valutazione di adeguatezza del natante a fronteggiare i rischi della navigazione in relazione alle sue caratteristiche costruttive, funzionali e tecniche, suddivise perciò nelle specifiche categorie indicate, dalla prima alla sesta.