Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 33265 Anno 2019

La Corte, considerati le modalità di verificazione dell'infortunio e il comportamento latamente imprudente della vittima, ha ritenuto gli imputati meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutandole in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti, e ha conseguentemente rideterminato la pena in loro favore, individuandola in quella pecuniaria, alternativamente prevista dalla norma incriminatrice.

La corte di merito non ha attivato il meccanismo della sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie ma, debitamente motivando la scelta di favore, ha individuato come sanzione più congrua rispetto al minor disvalore del fatto, quella pecuniaria, confermando ogni altra statuizione.