Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 36040 Anno 2022

Il piano di sicurezza dell'imbarcazione dell'imputato, elaborato ai sensi del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, prevedeva che la barca dovesse essere dotata di un salvagente anulare e di due cinture di salvataggio, nonché di segnali di soccorso, costituiti dai segnali a mano e stelle rosse e dai razzi a paracadute (dispositivi di segnalazione, questi ultimi, congruamente reputati, dai giudici di merito, inutilizzabili perché la barca si era riempita d'acqua ed era rovesciata); che, nella parte relativa alla valutazione dei rischi, in particolare nella scheda "Movimentazione pedonale", era analizzato il rischio di "Cadute a bordo e a mare, scivolamenti, con possibili traumi fratture, ematomi, annegamento", e si individuava quale misura tecnica di prevenzione e protezione l'utilizzo permanente di una cintura di salvataggio, ciò in considerazione della conformazione dell'imbarcazione e delle sue dimensioni, oltre alle caratteristiche di stabilità statica e dinamica, tali da rendere altamente probabile una caduta fuoribordo, risultando, pertanto, indispensabile l'uso permanente di una cintura di salvataggio. Il punto rilevante riguardava, dunque, la presenza, obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 d.m. n. 218 del 5 agosto 2002, e l'uso della cintura di salvataggio, prevista dalla predetta norma per ogni persona a bordo: si tratta di un galleggiante - da non confondersi con il salvagente anulare che il Secci, indossava ancora quando ne fu ritrovato il corpo - che si infila dalla testa e si chiude, con una cintura alla vita. Tale dispositivo ha come unica funzione la prevenzione dall'annegamento. L'uso della cintura, anziché della ciambella salvagente, avrebbe evitato la morte del Secci giacché essa ha lo specifico vantaggio di tenere fuori la testa della persona, anche qualora questa perda i sensi, evitando così la morte per asfissia.

I titolari di posizione antinfortunistiche devono rispondere del mancato uso dei dispositivi di sicurezza, sia in linea generale, sia con specifico riferimento agli obblighi imposti dall'art. 7 d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271. Il fatto che il trasportato non si sia attenuto alle direttive del comandante non comporta assenza di responsabilità di quest'ultimo, e ciò proprio in considerazione della circostanza, fondamentale, che egli non ha provveduto a dotare l'imbarcazione di giubbotti salvagente, il cui uso era indicato come obbligatorio nel piano di sicurezza e la cui unica funzione è, come si è detto, la prevenzione dall'annegamento.