Cassazione Penale, Sez. 3, 17 dicembre 2013, n. 50935 - Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e obbligo di estintori a bordo

Va premesso che, tenuto ad osservare una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, è, secondo quanto previsto dall'art. 1231 cod. nav.,”chiunque”.

Ne consegue che ricade anche sul proprietario della nave e non sul solo comandante, come sostenuto tra l'altro, in ricorso, l'osservanza in particolare della disciplina, specificamente prescritta dagli artt. 10 e 16 del regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera di cui al decreto dei ministero delle infrastrutture e dei trasporti del05/08/2002, n, 218, relativa alla dotazione di mezzi antincendio, segnatamente rappresentati da estintori a schiuma o a polvere o a Co 2.

Ciò posto, va anche osservato che tale decreto prescrive un diverso numero di estintori la cui presenza è necessaria a bordo a seconda della potenza totale installata ed espressa in Kw e del numero dei locali presentì, in particolare essendo previsto un diverso numero in prossimità dell'apparato motore (uno ovvero due) a seconda che la potenza sia inferiore o superiore a 74; sarebbe quindi stato necessario, come lamentato in ricorso, che la sentenza, nel ritenere in particolare necessaria la presenza di quattro estintori a bordo, desse conto anzitutto della potenza dell'imbarcazione di specie.