Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40927 - Infortunio mortale durante la pesca dei mitili: nessuna posizione di garanzia

E' stato quindi osservato che il N.G. era direttore dello stabilimento sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non gli consentiva di avere poteri decisionali e di spesa, per cui non poteva essere considerato datore di lavoro né poteva intervenire per provvedere alla sostituzione delle griglie. E' infatti evidente che il titolare di una posizione di garanzia risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014 - dep. 2015, De Vecchi e altro)

Per quanto attiene alla posizione del A.V., è stato considerato che costui era privo di specifiche competenze rispetto all'incidente, rivestendo il ruolo di responsabile della manutenzione dello stabilimento, e pertanto aveva competenze e mansioni dalle quali esulava il potere decisionale e di spesa; gli interventi sulle griglie di protezione dell'idrovora ed il loro ripristino non erano di sua spettanza, e comunque egli aveva segnalato tempestivamente, in qualità di subalterno, la loro mancanza.

Anche in relazione alla posizione dello C.Z. è stata ravvisata l'assenza di un obbligo di impedire l'evento, trattandosi di un mero consulente del datore di lavoro, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la cui attività implicava soltanto l'effettuazione di una corretta valutazione del rischio inerente al funzionamento delle pompe idrovore. Del resto è stato appurato che costui nulla sapeva della rimozione delle griglie, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto intervenire, né era tenuto ad un controllo assiduo dello stabilimento.