Cassazione Penale, Sez. 4, 25 luglio 2022, n. 29367 - Infortunio durante i lavori «in nero» di resinatura della carena dell'imbarcazione da pesca. Definizione di lavoratore

Appare sotto tale profilo, utile ricordare la definizione di lavoratore contenuta nel d lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione» è più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al «lavoratore subordinato» (art. 3, d.P.R. n.547 del 1955) e alla «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro» (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).

Peraltro, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte ha qualificato come lavoratori subordinati coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui (Sez. 4, n. 267 del 28/06/1988, Anorini RV. l80135) e ha affermato il principio che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251).