Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2021, n. 35510 - Caduta mortale dell'elettricista dalla scala verticale a pioli nella chiatta battente bandiera indiana.

Il primo motivo del ricorso del C.P., con cui il ricorrente si duole del difetto di giurisdizione italiana, per essersi verificato l'evento letale a bordo di una nave straniera in acque territoriali estere, è manifestamente infondato. Va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato,Rv. 259486).

È, dunque, perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, quando detta violazione, e di conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato gli appartenenti alla c.d. "comunità navale" sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani (Sez. 4, n. 7409 del 02/05/2000, D'Este, Rv. 216605, richiamata anche da Sez. 4, n. 16028 del 15/01/2003, Hutar, Rv.225426), peraltro dipendenti di un'impresa italiana. La normativa italiana in materia infortunistica, essendo posta a presidio del bene fondamentale della salute in ambito lavorativo, di sicura rilevanza costituzionale, deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, ovunque l'attività lavorativa si svolga. Nella fattispecie, le conseguenze del reato non interessavano la c.d. "comunità navale" e non incidevano sulle finalità primarie della comunità dello Stato di attracco, dal momento che il datore di lavoro, l'impresa e il lavoratore erano italiani nonostante la "Bulk Prosperity" battesse bandiera indiana e nonostante l'italiana CoeC.P. Logistics s.p.a., della quale era presidente il C.P. (che controllava la joint venture indiana CGU Logistics Limited) avesse commissionato l'impianto sul quale stava lavorando il B.A., la cui costruzione era stata affidata alla B.G. s.p.a. (società italiana), la quale a sua volta aveva subappaltato le componenti elettriche del sistema alla B.S. s.r.l. datore di lavoro del B.A..

Al riguardo, si è anche correttamente rilevato che, in tema di illeciti penali commessi a bordo di una nave straniera, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano in relazione a fatti idonei ad interferire nella vita della comunità costiera: pertanto, è compito del giudice verificare in concreto se dal fatto contestato siano derivate conseguenze estesesi allo Stato rivierasco ovvero se il medesimo fatto sia stato di per sé idoneo a turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale, dovendosi escludere, in entrambe le ipotesi, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana.