Cassazione Penale, Sez. 4, 30 marzo 2022, n. 27577

Sulla nozione di luogo lavoro questa Corte (Sez. 4, sent. 18 maggio 2011, n. 19533), in coerenza con il dettato normativo (articolo 62 TUS), ha precisato che «per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa».

Una limitazione di tale nozione non si traduce nell'automatica esclusione dal novero degli infortuni sul lavoro degli accadimenti che interessano il personale del Corpo. La stessa norma, difatti, richiede che vi sia comunque l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 17 d.lgs. 81/08.