Tribunale di Trapani, Sez. Lav., 26 giugno 2013, n. 2892 - Sicurezza della navigazione e titolo abilitativo: responsabilità dell'ente

La norma di cui all'art. 263 del regolamento del Cod. Nav. non prevede, solo requisiti formali, ai fini del conseguimento del titolo di conduttore di traffico locale, e indipentemente dal conseguimento della patente nautica.

In effetti, soltanto nel caso in cui il conduttore di traffico locale disponga di “un titolo professionale di macchina” appare idoneo a pilotare l’unità, altrimenti dovrà essere opportunamente affiancato.

Quindi il [dipendente P.G.] per esercitare l'attività di controllo, vigilanza e ispezione presso le vasche dei tonni avrebbe dovuto avere entrambi i titoli previsti dalla menzionata disciplina, altrimenti avrebbe dovuto lo essere affiancato da un motorista che, secondo l’art. 274 cod. nav., dovrà avere assolto l'obbligo scolastico che il [P.G.] non aveva assolto e non avrebbe, pertanto neppure potuto conseguire il titolo in questione.

Per altro verso, va precisato, che contrariamente a quanto affermato in sentenza, che l'incidente deve ritenersi avvenuto in navigazione – mentre il primo giudice afferma che lo “Shark 2°” “al momento della morte (era...) ormeggiato a motore spento” (pag.13 sent.). Il che non si può condividere perché pilotare un’imbarcazione a mare non può non comprendere anche le attività di “disormeggio e di ormeggio” che sono le azioni iniziale e finale della navigazione.

Ancora, mentre la disciplina contenuta nel D. L.vo 626/94 richiamata dal documento di sicurezza della [ditta ... s.r.l], riguarda esclusivamente l'organizzazione della sicurezza sul lavoro sulla terra ferma, di contro, per le imbarcazioni destinate al lavoro marittimo, non può che applicarsi il D.Lgs. n. 271/1999.

Alla stregua di tali presupposti, si rivela la violazione della disciplina rivolta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro da parte dagli odierni imputati, e riguardante anche la destinazione dell'imbarcazione Shark 2^. A tal proposito, non può non rimarcarsi che detta imbarcazione era iscritta nel ruolino delle imbarcazioni da diporto, in violazione di quanto previsto dall'art. 25 L. n.472/1999 che riguarda le "navi minori e i galleggianti, di cui all'art. 146 del codice della navigazione aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro dodici miglia dalla costa. Agli effetti del comma l° si intende:

  1. a) per uso privato, l'utilizzazione dell’unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole:
  2. b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquicoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse".

L’anzidetta previsione, quindi, ben comprende l'attività imprenditoriale della [ditta ... s.r.l].

Ma, ancora, l'art. 25 della L. n. 472/1999 prevede (al comma 3^) che “le navi minori e i galleggianti possono essere comandati o condotti dal proprietari dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall’art. 20 L.11/2/1971 n. 50, previo corso di addestramento a bordo dell'unità, per un periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2 lett. b) dell’ articolo cit.”. Alle stesse condizioni, inoltre, il personale dipendente potrà essere imbarcato e impiegato dalla ditta per lo svolgimento dei servizi di bordo.

Va sottolineato, per di più, che la norma appena citata prevede, finanche un corso di addestramento a bordo dell’unità che deve essere utilizzata per l’ispezione, il controllo e la vigilanza delle gabbie galleggianti o sommerse.

Inoltre, il comma 5^ del medesimo articolo recita: “i requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio di cui al comma 2, lett. b) sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della Navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio, si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8.11.1991 n. 435”.