Le responsabilità dell’armatore/datore di lavoro e del comandante nel caso di incidenti  per incendio a bordo.

14/01/2023


Le responsabilità dell’armatore/datore di lavoro e del comandante nel caso di incidenti  per incendio a bordo.

Analizziamo le articolate disposizioni normative vigenti in materia di antincendio:

Innanzi tutto va evidenziato che a carico del datore di lavoro e dei dirigenti si configura un obbligo di preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio nonché di gestione delle emergenze (addetti al servizio antincendio).

In tal senso deve farsi riferimento:

  • al disposto dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DL.gs 81/2008: “ il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” .
  • al disposto dell’art. 43 comma 1 lettera b) “Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
  • più specificatamente al disposto dell’art. 4, comma 1, del D.M. 2 settembre 2021 “All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto”(1).

 

                                     

 

 

 

 

Nota n. 1

Si ricorda che la designazione di se stesso  come incaricato delle misure antincendio ricorre nel caso in cui, a norma dell’art. 34 e nelle ipotesi previste dall’Allegato II del DL.gs 81/2008, il datore di lavoro ha deciso di svolgere, direttamente, i servizi di prevenzione e protezione dei rischi. L’allegato II individua,  tra i casi nei quali è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi,  anche le aziende di pesca fino a 20 lavoratori. E’ evidente che la designazione di se stesso come incaricato delle misure antincendio a bordo da parte dell’armatore/datore di lavoro presuppone che lo stesso sia sempre presente a bordo in operatività del natante, dovendosi garantire la effettiva  operatività del servizio durante la navigazione e per tutto l’esercizio dell’attività di pesca.

 

 

Per quanto più direttamente interessa il  nostro settore deve farsi riferimento

  • all’art. 6 del DL.gs 271/99 che, tra l’altro, dispone che l'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a designare il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione
  • e in particolare al disposto del successivo art. 7 che pone a carico del Comandante la designazione, tra i componenti dell'equipaggio, dei lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza.

 

La mera designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio, laddove possibile in relazione alla consistenza del personale imbarcato,  non esaurisce le competenze dell’armatore, quale datore di lavoro e del Comandante in quanto in capo agli stessi vi è l’obbligo previsto:

 

  • sempre dall’art. 7 del DL.gs 271/99 di informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza.
  • E dal disposto dell’art.6 del DL.gs 298/99 ai sensi del quale l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474. A riguardo ritengo utile evidenziare quanto indicato e prescritto nell’Allegato A del precitato D.P.R.

 

Giova ancora fare riferimento anche al disposto dell’art. 27 del DL.gs 271/99 che tra l’altro dispone che l'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave.

Un ultimo riferimento in tal senso va fatto al disposto dell’art. 203 (ruolo d’appello) del Regolamento di sicurezza della navigazione DPR 8.11.1991, n-435 che testualmente recita: Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio.

 Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per l’estinzione degli incendi.

 

Dalle precitate disposizioni si evince in particolare che, per quanto attiene la prevenzione e lotta antincendio a bordo delle unità da pesca, essa, per le caratteristiche stesse dell’imbarcazione, dei servizi svolti a bordo e dell’esiguità del personale imbarcato, al di là della individuazione e formazione degli addetti al servizio antincendio, laddove possibile, non può che riguardare tutti i lavoratori imbarcati  che devono essere informati e formati sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e devono avere precise consegne da eseguire per l’estinzione degli incendi (informazione e formazione antincendio con specifico addestramento all’utilizzo dei mezzi e dispositivi antincendio), quanto sopra anche per assicurare che il servizio antincendio sia sempre attivo e operativo a bordo dell’unità.

Con riferimento, in ultimo, alle disposizioni del così detto nuovo Testo Unico antincendio ed in particolare alle disposizioni del D.M. 2 settembre 2022 è utile evidenziare

  • il disposto dell’art. 3 secondo il quale il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività;
  • e dell’art. 4 secondo il quale i lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5 del presente decreto conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il datore di lavoro quindi assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, e l’aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

 

Dall’analisi della giurisprudenza emerge, purtroppo, che, a volte, pur in presenza di tale designazione e quindi di una formale costituzione della squadra di gestione delle emergenze, nell’effettività non vi siano le condizioni per una reale e adeguata operatività della stessa e, a monte, non vi sia un pieno e adeguato adempimento dell’obbligo normativo.

Come peraltro ben chiarito in diverse pronunce della Cassazione per adempiere all’obbligo concernente la gestione delle emergenze e  la lotta antincendio, non può certamente ritenersi sufficiente una individuazione  meramente formale degli addetti al servizio antincendio, ma occorre anche, quanto meno, che i lavoratori indicati come componenti di tale squadra  siano stati innanzitutto informati di essere componenti della squadra antincendi e di avere quindi il compito di svolgere determinate attività in caso di pericolo, e che occorra altresì che gli stessi abbiano piena consapevolezza del compito loro assegnato e delle connesse responsabilità e che, infine , siano stati individuati e precisati i compiti assegnati ai soggetti nominati e conseguentemente che gli stessi siano adeguatamente formati e preparati all’incarico loro affidato.

Da tutto questo coacervo di disposizioni normative e di pronunce giurisprudenziali si può evincere  con chiarezza che la sola designazione dei lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la lotta antincendio, laddove possibile, non esonera l’armatore ed il comandante dalle responsabilità anche penali nel caso di incidenti dovuti all’incendio a bordo se la stessa designazione non è accompagnata e integrata dalla adeguata predisposizione degli strumenti e delle attrezzature antincendio, dal buono stato delle stesse e prontezza per un impiego immediato  e da una adeguata informazione, formazione e addestramento del personale designato, ma più precisamente  direi  di tutto il personale imbarcato sulle navi da pesca, sulla lotta antincendio, sulla gestione dell’emergenza incendio  nonché  sul corretto uso dei mezzi e dispositivi antincendio.

 

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro “Sicurpesca”

Dott. G. Gesmundo