Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 5 agosto 2010, n. 18278 - Limiti al potere di organizzazione del DL: l'iniziativa economica datoriale non può svolgersi in maniera da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana del lavoratore

Il dovere del datore di lavoro di non porre in essere condotte che possano pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana del lavoratore discende direttamente dai principi generali dell'ordinamento giuridico ed è comunque specificamente previsto dall'articolo 41 della Carta Costituzionale, il cui effetto immediatamente precettivo non può essere revocato in dubbio, e dal quale direttamente promana la disposizione codicistica di cui all'articolo 2087 c.c.

In buona sostanza, l'esercizio del potere organizzativo da parte del datore di lavoro (fra cui rientra l'adozione di tutti quei provvedimenti finalizzati ad una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti sul posto di lavoro), quand'anche basato sull'intenzione, in linea di principio apprezzabile, di evitare conflittualità nell'ambiente di lavoro, non può essere esercitato, concertamente, in maniera da pregiudicare la posizione e le condizioni di lavoro dei singoli dipendenti.