Cassazione Penale, Sez. 4, 15 luglio 2022, n. 27583 - Infortuniomortale durante il collaudo in acqua di un mezzo anfibio.Responsabilità del datore di lavoro e del delegato in materia disicurezza del lavoro. Annullamento con rinvio

A partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 perno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è divenuta la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Gli artt. 15, 17, 28 e 29 sono le principali disposizioni che si occupano della valutazione dei rischi, delineandone i profili più caratteristici, tra i quali qui è sufficiente rammentare la riserva in capo al datore di lavoro e la sua onnicomprensività: devono essere valutati tutti i rischi connessi all'attività lavorativa, ivi compresi quelli implicati dallo stesso modo di produzione. Il legislatore ha imposto al datore di lavoro di definire l'organizzazione per la produzione in modo che essa sia al contempo un'organizzazione per la prevenzione dei rischi ai quali è esposto il lavoratore.

Di pari passo, l'attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea 'progettazione' della sicurezza del lavoro. Il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro. Si pretende da questi la predisposizione di un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli, coerentemente al disegno legislativo che contempla, accanto al datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, infine, lo stesso lavoratore (a tacere di altre figure, esterne all'organigramma aziendale), ciascuno titolare di compiti peculiari.

Alla base del disegno organizzativo vi è appunto la valutazione dei rischi, attraverso la quale si identificano quelli presenti nella specifica realtà produttiva e le misure che valgono, in concreto, ad eliminare o, ove non possibile, a ridurre i rischi censiti, con opzione a favore delle misure collettive. In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ai fini che qui occupano va richiamata l'attenzione sul fatto che il datore di lavoro, anche avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti all'interno dell'azienda "secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica". I rischi implicati dalle attività la cui individuazione si deve pretendere dal datore di lavoro sono, dunque, quelli riconoscibili in forza delle conoscenze poste a disposizione dalla scienza e dalla tecnica o da consolidate conoscenze esperenziali.